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| IDG770600204 | |
| 77.06.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| borghesi domenico
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| diritto soggettivo e azione popolare nella legge 23 dicembre 1966, n.
1147
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 26 (1972), fasc. 2, pag. 542-627
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d410; d02121
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| teorico-sistematico
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| formale
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| l' a. si occupa della procedura dettata dalla legge 23 dicembre 1966,
n. 1147 in materia di ricorsi di eleggibilita' e di competenza del
giudice ordinario con riferimento alle controversie elettorali
relative ai diversi enti locali. a tal proposito, dopo aver
analizzato le vicende che hanno condotto alla sua emanazione ed aver
premesso alcune considerazioni generali sui ricorsi elettorali come
esempi di azioni popolari correttive, si contesta la tesi di chi
ritiene che l' azione popolare elettorale, per la "specialita'" del
rito, non possa ricondursi all' azione civile ordinaria. l' art. 1
costituzione, infatti, attribuendo la sovranita' al popolo, non si
limita ad una platonica dichiarazione di principio, ma vuol
riconoscere a tutti i cittadini la possibilita' di esercitare tale
sovranita' nelle forme e nei limiti della costituzione, si' che non
sarebbe possibile indicare come elemento qualificante dell' azione
elettorale qualcosa di diverso dalla tutela di un diritto soggettivo
politico e cioe' la funzione di dare piena attuazione alla norma
giuridica, riscontrabile come fine mediato del processo ordinario.
ne' tale particolare qualificazione si puo' trovare nel fatto che lo
stato abbia in questo caso un interesse maggiore che negli altri,
poiche' cio' non toglie che la parte agisca sempre nella speranza che
l' attuazione o reintegrazione obiettiva del diritto implichi la
realizzazione di un interesse concreto. dall' esame delle singole
norme processuali che attualmente disciplinano l' azione popolare l'
a. trae la verifica del postulato secondo il quale tale azione
presenta tutte le caratteristiche dell' ordinaria azione di
cognizione. in questa prospettiva vengono esaminati dall' a. quelle
norme "particolari" che consentono a qualsiasi interessato di
intervenire in causa non solo in primo grado ma anche in appello,
ovvero che estendono la legittimazione ad appellare a tutti coloro
che avrebbero potuto proporre azione ed al procuratore della
repubblica; nonche' risolto il problema dell' efficacia ultra partes
del giudicato.
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| l. 23 dicembre 1966, n. 1147
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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