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117364
IDG770600204
77.06.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
borghesi domenico
diritto soggettivo e azione popolare nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 26 (1972), fasc. 2, pag. 542-627
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d410; d02121
teorico-sistematico
formale
l' a. si occupa della procedura dettata dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147 in materia di ricorsi di eleggibilita' e di competenza del giudice ordinario con riferimento alle controversie elettorali relative ai diversi enti locali. a tal proposito, dopo aver analizzato le vicende che hanno condotto alla sua emanazione ed aver premesso alcune considerazioni generali sui ricorsi elettorali come esempi di azioni popolari correttive, si contesta la tesi di chi ritiene che l' azione popolare elettorale, per la "specialita'" del rito, non possa ricondursi all' azione civile ordinaria. l' art. 1 costituzione, infatti, attribuendo la sovranita' al popolo, non si limita ad una platonica dichiarazione di principio, ma vuol riconoscere a tutti i cittadini la possibilita' di esercitare tale sovranita' nelle forme e nei limiti della costituzione, si' che non sarebbe possibile indicare come elemento qualificante dell' azione elettorale qualcosa di diverso dalla tutela di un diritto soggettivo politico e cioe' la funzione di dare piena attuazione alla norma giuridica, riscontrabile come fine mediato del processo ordinario. ne' tale particolare qualificazione si puo' trovare nel fatto che lo stato abbia in questo caso un interesse maggiore che negli altri, poiche' cio' non toglie che la parte agisca sempre nella speranza che l' attuazione o reintegrazione obiettiva del diritto implichi la realizzazione di un interesse concreto. dall' esame delle singole norme processuali che attualmente disciplinano l' azione popolare l' a. trae la verifica del postulato secondo il quale tale azione presenta tutte le caratteristiche dell' ordinaria azione di cognizione. in questa prospettiva vengono esaminati dall' a. quelle norme "particolari" che consentono a qualsiasi interessato di intervenire in causa non solo in primo grado ma anche in appello, ovvero che estendono la legittimazione ad appellare a tutti coloro che avrebbero potuto proporre azione ed al procuratore della repubblica; nonche' risolto il problema dell' efficacia ultra partes del giudicato.
l. 23 dicembre 1966, n. 1147
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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