| si esaminano gli argomenti addotti dai giudici a sostegno dell'
orientamento consolidato secondo cui la lavoratrice madre, dimessasi
dall' impiego alla scadenza del periodo di assenza facoltativa
previsto dall' art. 6, comma 2, legge 26 agosto 1950, n. 860, ha
diritto all' indennita' sostitutiva del preavviso (art. 15). si
rileva la debolezza di tali argomenti esegetici e si afferma che in
realta' i giudici hanno voluto rintracciare, sotto il parametro dell'
esegesi, la soluzione ritenuta piu' opportuna, scaturente da una
concezione della maternita' intesa a riconoscerla, mediante la
garanzia di un' ampia tutela, la preminente funzione sociale. a tal
proposito l' a. esprime la sua perplessita' per il difetto, nelle
sentenze esaminate, di un riferimento all' art. 31, comma 2,
costituzione che, a proposito della tutela della maternita', contiene
un' indicazione di principio che avrebbe potuto essere piu'
vantaggiosamente utilizzata.
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