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117387
IDG770600093
77.06.00093 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
g.c.
sulla pignorabilita' della retribuzione dei dipendenti degli enti pubblici
c. cost. 15 luglio 1975, n. 209
Riv. dir. lav., an. 27 (1975), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 373-375
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74400; d0400; d43203
pratico
formale
le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario possono essere pignorate nella misura di un quinto per ogni credito che non sia alimentare, nel qual caso spettera' al pretore autorizzare entro cui tali somme possono essere proposte. per la retribuzione di dipendenti degli enti pubblici e' esclusa la pignorabilita' in qualunque misura. per ogni credito diverso da quello alimentare, da quello dello stato e degli altri enti verso i rispettivi dipendenti e da quello, per tributi, dello stato, province e comuni. considerando come situazioni diverse quelle in cui si trovano i dipendenti pubblici e i dipendenti privati viene legittimata la normativa differenziata che il legislatore ordinario ha posto in essere per disciplinare i due settori. la corte ha voluto sostenere che sostenibile non e', cioe' che il lavoratore pubblico sia meritevole, nei rapporti con i terzi, di una tutela di maggior favore di quella di cui puo' giovarsi. sempre nei rapporti con i terzi, il lavoratore privato.
art. 545 c.p.c. art. 3 cost. art. 36 cost. d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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