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| IDG770600142 | |
| 77.06.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gorla gino
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| i - les sections reunies de la cour e cassation en droit italien:
comparaison avec le droit francais. ii - postilla su "l' uniforme
interpretazione della legge e i tribunali supremi
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| (le sezioni unite della corte di cassazione nel diritto italiano:
comparazione con il diritto francese)
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| Foro it., an. 101 (1976), fasc. 5, pt. 5, pag. 113-143
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d95115; d95116; d40204
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| teorico-sistematico
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| comparatistica
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| l' a. si propone di svolgere un esame comparatistico fra il diritto
francese e quello italiano sulla funzione delle sezioni unite della
corte di cassazione, con particolare riferimento alla chambre mixte.
soprattutto, tenta di individuare quale sia il modo di rendere
effettiva la funzione della corte di cassazione di assicurare l'
interpretazione uniforme della legge. egli ritiene che nelle
decisioni della corte di cassazione a sezioni unite, e in quelle
della chambre mixte francese, sia implicita una sorta di annuncio di
giurisprudenza futura; cioe', la corte annuncia che seguira' in
avvenire un determinato indirizzo giurisprudenziale. tale annuncio
implicito si indirizzerebbe ai giudici di merito, agli avvocati ed al
pubblico in generale. l' a. sostiene inoltre che il suddetto
"annuncio implicito di giurisprudenza futura" non sia
incostituzionale e non violi il principio della divisione dei poteri.
di conseguenza, sostiene che l' autorita' della giurisprudenza della
corte di cassazione non e' un' autorita' meramente morale o "di
fatto", ma e' un' autorita' riconosciuta in un certo modo dal nostro
ordinamento giuridico al fine di realizzare il principio della
uniforme interpretazione della legge, un principio che fa parte
integrante del nostro ordinamento, in quanto ne dipendono la certezza
del diritto e l' uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla
legge. si tratterebbe dunque di un "dovere funzionale", e percio'
giuridico, della corte di cassazione e dei giudici di merito di non
distaccarsi dai precedenti della corte stessa se non per ragioni
gravi o congrue a giustificare i cennati principi della certezza del
diritto e dell' uguaglianza, con il congiunto dovere di motivare tale
distacco.
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| art. 374 c.p.c.
art. 384 c.p.c.
art. 530 c.p.
art. 111 cost. art. 107 cost.
art. 65 r.d. 30 gennaio, 1941, n. 12
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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