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117470
IDG770600142
77.06.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gorla gino
i - les sections reunies de la cour e cassation en droit italien: comparaison avec le droit francais. ii - postilla su "l' uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi
(le sezioni unite della corte di cassazione nel diritto italiano: comparazione con il diritto francese)
Foro it., an. 101 (1976), fasc. 5, pt. 5, pag. 113-143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d95115; d95116; d40204
teorico-sistematico
comparatistica
l' a. si propone di svolgere un esame comparatistico fra il diritto francese e quello italiano sulla funzione delle sezioni unite della corte di cassazione, con particolare riferimento alla chambre mixte. soprattutto, tenta di individuare quale sia il modo di rendere effettiva la funzione della corte di cassazione di assicurare l' interpretazione uniforme della legge. egli ritiene che nelle decisioni della corte di cassazione a sezioni unite, e in quelle della chambre mixte francese, sia implicita una sorta di annuncio di giurisprudenza futura; cioe', la corte annuncia che seguira' in avvenire un determinato indirizzo giurisprudenziale. tale annuncio implicito si indirizzerebbe ai giudici di merito, agli avvocati ed al pubblico in generale. l' a. sostiene inoltre che il suddetto "annuncio implicito di giurisprudenza futura" non sia incostituzionale e non violi il principio della divisione dei poteri. di conseguenza, sostiene che l' autorita' della giurisprudenza della corte di cassazione non e' un' autorita' meramente morale o "di fatto", ma e' un' autorita' riconosciuta in un certo modo dal nostro ordinamento giuridico al fine di realizzare il principio della uniforme interpretazione della legge, un principio che fa parte integrante del nostro ordinamento, in quanto ne dipendono la certezza del diritto e l' uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. si tratterebbe dunque di un "dovere funzionale", e percio' giuridico, della corte di cassazione e dei giudici di merito di non distaccarsi dai precedenti della corte stessa se non per ragioni gravi o congrue a giustificare i cennati principi della certezza del diritto e dell' uguaglianza, con il congiunto dovere di motivare tale distacco.
art. 374 c.p.c. art. 384 c.p.c. art. 530 c.p. art. 111 cost. art. 107 cost. art. 65 r.d. 30 gennaio, 1941, n. 12
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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