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117477
IDG770600149
77.06.00149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzotta oronzo
licenziamento orale immotivato di lavoratore
osservaz. a cass. sez. lav. 21 novembre 1975, n. 3922
Foro it., an. 101 (1976), fasc. 6, pt. 1, pag. 1619-1620
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700
pratico
formale
l' a. critica l' annotata sentenza affermando che qualora si accettasse la soluzione proposta dalla cassazione verrebbe a privilegiarsi doppiamente l' inerzia del datore di lavoro, da un lato, rispetto all' obbligo di comunicare per iscritto il licenziamento, dall' altro rispetto a quello di comunicare, ugualmente per iscritto, i motivi. al contrario, sostiene l' a., la legge e' esplicita nel ricollegare l' inefficacia del licenziamento non solo alla mancata osservanza della norma scritta nella comunicazione dell' atto di recesso, ma anche a quella della comunicazione dei motivi. l' a. cita ampiamente dottrina e giurisprudenza in materia.
art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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