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117591
IDG770600003
77.06.00003 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alvino ernesto
obbligo del custode ai sensi dell' art. 2051 cod. civ. e questioni relative
nota a cass. sez. ii civ. 15 dicembre 1975, n. 4124
Giust. civ., an. 26 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 551-560
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3176
pratico
formale
l' a. concorda con la sentenza in rassegna e sostiene che mentre l' art. 2043 codice civile impone a tutti un obbligo generale di astenersi dal compiere atti che possono arrecare danni a terzi, il 2051 codice civile impone un obbligo di fare consistente nel mantenere e nel prendere tutte le misure idonee affinche' il bene di cui si gode e si ha il possesso non arrechi danni a terzi. sostiene inoltre che la responsabilita' di colui che possiede il bene o del custode per i danni ha una presunzione iuris tantum di colpa che puo' essere vinta solo se il danno derivato da caso fortuito, inteso come un fatto causato dal terzo e da colpa del danneggiato.
art. 2043 c.c. art. 2051 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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