| l' a. ritiene giusto che lo stato preveda tutte le conseguenze del
matrimonio civile quale risultato dell' incontro di due libere
volonta', facendosi garante di esso, al pari di ogni contratto.
percio', sostiene l' a., nessuno addiverrebbe ad un matrimonio civile
che venisse intrapreso prevedendone la possibilita' di scioglimento.
secondo l' a. dovrebbe istituirsi un regime differenziato che preveda
la possibilita' che due persone, se non vogliono la libera
convivenza, possano decidere di convivere senza impegno duraturo ed
avere parimenti la registrazione, e quindi la regolare pubblicita' di
questo loro contratto. in tal modo si avrebbero, secondo la libera
volonta' dei contraenti, due tipi differenziati di unioni, una a
carattere duraturo, l' altra a carattere temporaneo. operando questa
distinzione si recuperera' anche, conclude l' a., il giusto
significato del matrimonio indissolubile.
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