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Documento


117795
IDG770600411
77.06.00411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zazzera sergio
il "giudice naturale" dell' autorizzazione all' intercettazione di conversazioni telefoniche. (dubbi sulla legittimita' costituzionale dell' art. 226-ter c.p.p.)
nota a c. cost. (12 febbraio) 28 aprile 1976, n. 98
Mon. trib., s. 9, an. 116 (1976), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 553-557
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60200; d549
pratico
casistica
l' a. dissente dalla sentenza in esame. in primo luogo afferma che le espressioni "giudice naturale" e "giudice precostituito per legge" non indicano il medesimo concetto. giudice naturale e' l' organo giurisdizionale cui l' ordinamento attribuisce la competenza in relazione alla "natura" del reato. inoltre, il concetto di giudice non puo' essere disgiunto da quello di magistrato. infine, ha carattere apodittico l' affermazione secondo cui non sussiste contrasto fra il principio del giudice naturale e l' intervento di un magistrato per il compimento di un' indagine in un processo affidato alla cognizione di altro giudice. il principio della predeterminazione del giudice naturale esclude che un organo giurisdizionale possa ingerirsi legittimamente nell' attivita' di altro organo giurisdizionale competente in ordine a un determinato reato e per una (intera) fase processuale. da tali considerazioni scaturisce che probabilmente e' viziata d' illegittimita' costituzionale la norma che attribuisce al procuratore generale della repubblica il potere di autorizzazione in ordine alle intercettazioni telefoniche, allorche' queste riguardino reati di competenza del pretore.
art. 25 cost. art. 226 bis l. 8 aprile 1974, n. 98 art. 226 ter. l. 8 aprile 1974, n. 98
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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