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| IDG770600411 | |
| 77.06.00411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| zazzera sergio
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| il "giudice naturale" dell' autorizzazione all' intercettazione di
conversazioni telefoniche. (dubbi sulla legittimita' costituzionale
dell' art. 226-ter c.p.p.)
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| nota a c. cost. (12 febbraio) 28 aprile 1976, n. 98
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| Mon. trib., s. 9, an. 116 (1976), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 553-557
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60200; d549
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| pratico
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| casistica
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| l' a. dissente dalla sentenza in esame. in primo luogo afferma che le
espressioni "giudice naturale" e "giudice precostituito per legge"
non indicano il medesimo concetto. giudice naturale e' l' organo
giurisdizionale cui l' ordinamento attribuisce la competenza in
relazione alla "natura" del reato. inoltre, il concetto di giudice
non puo' essere disgiunto da quello di magistrato. infine, ha
carattere apodittico l' affermazione secondo cui non sussiste
contrasto fra il principio del giudice naturale e l' intervento di un
magistrato per il compimento di un' indagine in un processo affidato
alla cognizione di altro giudice. il principio della
predeterminazione del giudice naturale esclude che un organo
giurisdizionale possa ingerirsi legittimamente nell' attivita' di
altro organo giurisdizionale competente in ordine a un determinato
reato e per una (intera) fase processuale. da tali considerazioni
scaturisce che probabilmente e' viziata d' illegittimita'
costituzionale la norma che attribuisce al procuratore generale della
repubblica il potere di autorizzazione in ordine alle intercettazioni
telefoniche, allorche' queste riguardino reati di competenza del
pretore.
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| art. 25 cost.
art. 226 bis l. 8 aprile 1974, n. 98
art. 226 ter. l. 8 aprile 1974, n. 98
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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