| premesso che il nuovo ordinamento penitenziario concepisce il carcere
come una comunita' educativa speciale e che all' uopo viene previsto,
tra l' altro, l' inserimento di varie figure, prima fra tutte quella
dell' educatore, l' a. sottolinea come, in realta', il gruppo, il
collettivo, in quanto tali, postulino l' esigenza di una figura
autoritaria, sia pure nel significato evolutivo e a livello educativo
che oggi assume l' autorita'. esaminati, poi, i principi fondamentali
della riforma in materia di trattamento e partecipazione dei detenuti
all' opera rieducativa, alla luce della propria esperienza, lo stesso
a. si sofferma particolarmente sul rapporto rieducativo e sugli
elementi che ne condizionano l' efficacia, descrivendo
dettagliatamente gli aspetti essenziali della personalita' dell'
educatore (cioe' le doti, le virtu' senza le quali tale importante
figura sarebbe del tutto inutile). in conclusione, tuttavia, sempre a
giudizio dell' a., il discorso sulle comunita' educative si
giustifica -anzi s' impone- se correlato a quello, da lui ampiamente
svolto, sull' istituzione e formazione di altri istituti con
strutture diverse per accogliere quei soggetti che nessuna terapia
-breve o lunga o lunghissima- potrebbe mai recuperare o, almeno,
modificare sia pure in piccolissima parte.
| |