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117839
IDG770900125
77.09.00125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pighi giorgio
identita' di trattamento in situazioni diverse nei confronti del minore deviante di difficile guida
Rass. studi penit., an. 26 (1976), fasc. 3-4, pag. 393-412
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d674; d6440
premesso che le istituzioni rieducative sono autorizzate ad allontanare il minore e ad escludere qualsiasi misura amministrativa senza attuare alcun provvedimento alternativo e che le circolari disciplinanti tuttora la materia giustificano la presenza delle istituzioni chiuse e l' allontanamento dei soggetti piu' difficili, l' a. sottolinea come l' opera della competente autorita' medico-scolastica e' stata limitata ad inserire talvolta i minori considerati nelle scuole speciali, che invece sono destinate, fatto discutibile in se', ai deboli mentali. in conclusione, pur rilevando che, allo stato della legislazione, interventi, per quanto limitati, potrebbero essere attuati anche dai centri provinciali di igiene mentale mediante servizi ambulatoriali ed assistenza sociale, lo stesso a. ribadisce, al di la' delle singole competenze amministrative, l' esistenza di una sostanziale identita' di trattamento, inidoneo e non giustificabile, nei confronti dei minori il cui carattere presenti turbe di una certa gravita'. l' unica prospettiva sostanzialmente alternativa appare, invece, l' inserimento dei soggetti in esame nelle strutture normali, unitamente ad iniziative tendenti a mutarne radicalmente la natura, con conseguente eliminazione di ogni organismo speciale.
r.d. 4 aprile 1939, n. 721 disegno di legge gonella-colombo 1968, n. 284 art. 3 l. 18 marzo 1968, n. 431 d.p.r. 11 febbraio 1961, n. 264 art. l. 25 luglio 1956, n. 888 art. l. 25 luglio 1956, n. 888
Ist. dir. penale - Univ. TO



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