| il procuratore generale, premesso che, in linea generale, la
criminalita' nell' ambito del distretto non presenta, di regola,
caratteristiche specifiche e si mantiene nei limiti della normalita',
auspica, come fattore necessario dell' ordine pubblico, il
prolungamento dei termini di custodia preventiva e l' estensione
della facolta' del pubblico ufficiale dell' uso delle armi.
opportuna, quanto mai, e' stata, quindi, la norma che conferisce al
procuratore generale e al procuratore della repubblica il potere di
richiedere al giudice istruttore l' archiviazione degli atti per
avere il militare fatto uso legittimo delle armi e quella che dispone
il giudizio direttissimo nei confronti dei colpevoli di violenze con
armi contro gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria,
nonche' la restituzione a quest' ultima di talune importanti
facolta'. per cio' che riguarda gli istituti penitenziari, il
procuratore generale rileva come la legge di riforma 26 luglio 1975,
n. 354, giunta a conclusione dopo lunghi e approfonditi studi
condotti in stretto collegamento anche con gli organi internazionali
che si occupano della materia, recepisca maturate istanze di
democrazia e di giustizia nonche' le acquisizioni delle scienze umane
e sociali piu' condivise dagli studiosi e dai pratici.
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