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117920
IDG770600343
77.06.00343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bordonali salvatore
sull' applicabilita' dell' art. 22 della legge matrimoniale n. 847
nota a cass. 6 giugno 1974 n. 1657
Dir. fam., s. 2, an. 4 (1975), fasc. 1, pt. 1, pag. 47-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d301220
pratico
casistica
l' a. critica la sentenza in esame, che conforme all' indirizzo prevalente, ritiene che ai fini della delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullita' di un matrimonio preconcordatario sia sufficiente la corrispondenza al nostro ordinamento della sola causa astratta di nullita', indipendentemente dal riesame del fatto. l' a. sottolinea che la formula causa ammessa non giustifica tale interpretazione, in particolare per i matrimoni preconcordatari. evidenzia, inoltre, come l' evoluzione subita dai principi fondamentali del nostro sistema non si limiti a suggerire una interpretazione restrittiva dell' art. 22 legge matrimoniale, ma consenta addirittura una soluzione negativa nel senso che la norma in questione non possa piu' trovare applicazione nel nostro ordinamento.
art. 22 l. 27 maggio 1921, n. 847
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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