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117927
IDG770600350
77.06.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
leziroli giuseppe
divorzio, concordato e normativa costituzionale.
Dir. fam., s. 2, an. 4 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 285-307
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d942; d9462
teorico-sistematico
formale
l' a. dimostra come un medesimo testo di legge, nell' ipotesi l' art. 34 del concordato, sia destinato a subire mutamenti sostanziali e formali nell' interpretazione ove venga rapportato a 2 diverse fonti costituzionali. appare, pertanto, ingiustificata e inutile la tesi che fonda la legittimita' dell' introduzione del divorzio su di un frazionamento dell' istituto matrimoniale, essendo discutibile non solo che cosa si debba intendere per "effetti civili", ma anche in che cosa si sostanziano i limiti della disciplina canonistica e di quella civilistica in ordine all' istituto matrimoniale. invero la legittimita' del divorzio deriva dal fatto che la costituzione repubblicana non assolve piu', come quella albertina, la funzione di tutela specifica di inter5ssi ecclesiasticamente rilevanti; lo stato, anzi, ha fatto esplicita professione di agnosticismo, pur rimanendo vincolato al concordato. pertanto, pur nel rispetto di detta normativa, si deve tener conto dei nuovi criteri introdotti dalla costituzione.
art. 34 conc. art. 7 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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