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118230
IDG770600457
77.06.00457 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paoletti daniele
sull' improponibilita' della insinuazione tardiva dei crediti gia' esaminati
nota a trib. milano 22 maggio 1975
Mon. trib., s. 9, an. 116 (1976), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 70-75
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31362
pratico
casistica
l' a. aderisce alla sentenza che, sulla scia dei principi stabiliti dalla cassazione, ha respinto la domanda d' insinuazione tardiva di un credito gia' sottoposto a procedura di verifica. nella specie, il creditore aveva rilevato che l' insinuazione gia' ammessa era affetta da errori di calcolo e aveva chiesto l' insinuazione tardiva del residuo credito. secondo l' a., l' insinuazione tardiva e' eccezionalmente ammissibile quando: 1) la domanda tempestiva sia stata ritirata, senza rinuncia alla pretesa sostanziale, prima del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo; 2) il giudice delegato abbia dichiarato il non luogo a deliberare per irregolarita' fiscali, lasciando impregiudicata la questione di merito; 3) il giudice delegato abbia involontariamente omesso di decidere su una domanda presentata tempestivamente. l' a. nega, infine, che con l' insinuazione tardiva sia possibile far valere una causa di prelazione per un credito ammesso come chirografario.
art. 87 l. fall. art. 92 l. fall. art. 93 l. fall.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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