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| IDG770600457 | |
| 77.06.00457 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| paoletti daniele
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| sull' improponibilita' della insinuazione tardiva dei crediti gia'
esaminati
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| nota a trib. milano 22 maggio 1975
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| Mon. trib., s. 9, an. 116 (1976), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 70-75
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31362
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| pratico
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| casistica
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| l' a. aderisce alla sentenza che, sulla scia dei principi stabiliti
dalla cassazione, ha respinto la domanda d' insinuazione tardiva di
un credito gia' sottoposto a procedura di verifica. nella specie, il
creditore aveva rilevato che l' insinuazione gia' ammessa era affetta
da errori di calcolo e aveva chiesto l' insinuazione tardiva del
residuo credito. secondo l' a., l' insinuazione tardiva e'
eccezionalmente ammissibile quando: 1) la domanda tempestiva sia
stata ritirata, senza rinuncia alla pretesa sostanziale, prima del
decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo; 2) il giudice
delegato abbia dichiarato il non luogo a deliberare per irregolarita'
fiscali, lasciando impregiudicata la questione di merito; 3) il
giudice delegato abbia involontariamente omesso di decidere su una
domanda presentata tempestivamente. l' a. nega, infine, che con l'
insinuazione tardiva sia possibile far valere una causa di prelazione
per un credito ammesso come chirografario.
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| art. 87 l. fall.
art. 92 l. fall.
art. 93 l. fall.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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