Banche dati professionali (ex 3270)
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Documento


118243
IDG770600470
77.06.00470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrari paolo
segreto bancario e potere di indagine del giudice
nota a cass. sez. i 18 luglio 1974, n. 4105
Mon. trib., s. 9, an. 116 (1976), fasc. 3, pt. 1, pag. 105-119
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61462; d6102; d315
pratico
casistica
l' a. aderisce alla sentenza in esame. la corte stabilisce che, mentre l' autorita' finanziaria puo' chiedere alla banca dati e notizie sui rapporti con il cliente sottoposto ad accertamento fiscale soltanto nei casi previsti dalla legge, il giudice (civile o penale) puo' legittimamente pretendere in ogni caso ottemperanza al suo ordine diretto ad assicurargli elementi utili per la ricerca della verita'. infatti, il segreto bancario non appartiene ne' alla categoria del segreto professionale ne' a quella del segreto d' ufficio. esso ha fonte negoziale e risponde ad una regola d' uso. la banca e' tenuta a informare il cliente di un provvedimento del giudice non coperto da segreto istruttorio soltanto quando esso potrebbe comportare la revoca o la modifica del mandato da parte del cliente. l' introduzione del nuovo sistema fiscale non invalida le precedenti considerazioni.
art. 1374 c.c. art. 78 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 370 c.p.p. art. 1710 c.c. art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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