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Documento


118251
IDG770600478
77.06.00478 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
silenzi luigi
litisconsorzio necessario tra coautori e produttori di opera cinematografica. o no?
commento a trib. milano 5 giugno 1975
Mon. trib., s. 9, an. 116 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 203-215
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40551
pratico
casistica
l' a. dissente parzialmente dalla sentenza in esame. a suo parere, non esiste litisconsorzio necessario tra produttore e coautori dell' opera cinematografica allorche' la domanda e' diretta a ottenere la distruzione e l' inibitoria della diffusione dell' opera. in tale ipotesi, infatti, la domanda incide soltanto sull' utilizzazione economica dell' opera. per quanto riguarda invece l' accertamento del plagio, non esiste litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti che sono considerati coautori. ad esempio, nessun plagio puo' essere imputato all' autore della colonna sonora, poiche' nell' ipotesi in esame il plagio concerne la parte narrativa ed espositiva dell' opera. parimente per il produttore del film. le stesse considerazioni valgono per la domanda di risarcimento del danno. si e' di fronte, quindi, non a litisconsorzio necessario, ma a litisconsorzio facoltativo consigliato da esigenze di carattere processuale. e' evidente che la suddetta impostazione porta ad effetti pratici molto diversi da quelli dedotti dalla sentenza in questione.
art. 102 c.p.c. art. 107 c.p.c. art. 44 l. 22 aprile 1941, n. 633
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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