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| IDG770600478 | |
| 77.06.00478 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| silenzi luigi
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| litisconsorzio necessario tra coautori e produttori di opera
cinematografica. o no?
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| commento a trib. milano 5 giugno 1975
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| Mon. trib., s. 9, an. 116 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 203-215
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d40551
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| pratico
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| casistica
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| l' a. dissente parzialmente dalla sentenza in esame. a suo parere,
non esiste litisconsorzio necessario tra produttore e coautori dell'
opera cinematografica allorche' la domanda e' diretta a ottenere la
distruzione e l' inibitoria della diffusione dell' opera. in tale
ipotesi, infatti, la domanda incide soltanto sull' utilizzazione
economica dell' opera. per quanto riguarda invece l' accertamento del
plagio, non esiste litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti che
sono considerati coautori. ad esempio, nessun plagio puo' essere
imputato all' autore della colonna sonora, poiche' nell' ipotesi in
esame il plagio concerne la parte narrativa ed espositiva dell'
opera. parimente per il produttore del film. le stesse considerazioni
valgono per la domanda di risarcimento del danno. si e' di fronte,
quindi, non a litisconsorzio necessario, ma a litisconsorzio
facoltativo consigliato da esigenze di carattere processuale. e'
evidente che la suddetta impostazione porta ad effetti pratici molto
diversi da quelli dedotti dalla sentenza in questione.
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| art. 102 c.p.c.
art. 107 c.p.c.
art. 44 l. 22 aprile 1941, n. 633
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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