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118277
IDG770600504
77.06.00504 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
silenzi luigi
istruttoria pre-fallimentare e diritto alla difesa
commento a trib. milano 30 giugno 1975
Mon. trib., s. 9, an. 115 (1975), fasc. 12, pt. 1, pag. 929-931
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3131
pratico
casistica
l' a. concorda con la sentenza la' dove essa afferma che il diritto alla difesa previsto dall' art. 15 legge fallimentare deve ritenersi rispettato tutte le volte che il debitore viene posto in grado di svolgere le sue difese, indipendentemente dal fatto che egli le svolga oppur no. il problema da risolvere, al proposito, e' quello della convocazione del debitore. questa puo' avvenire nelle forme della notifica a cura del ricorrente, purche' siano evitati gli eventuali tentativi fraudolenti del debitore di sottrarvisi. nell' ipotesi in esame, se la sede effettiva della societa' debitrice e' trasferita in luogo ignoto, e' possibile eseguire la notifica presso la sede legale, applicando l' art. 140 codice procedura civile.
art. 143 c.p.c. art. 140 c.p.c. art. 145 c.p.c. art. 15 l. fall.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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