Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


118281
IDG770600508
77.06.00508 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dell' aquila enrico
il deposito del disco fonografico
Mon. trib., s. 9, an. 115 (1975), fasc. 11, pt. 5, pag. 882-893
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311321
pratico
formale
il produttore del disco fonografico e' tenuto al deposito di un esemplare del disco presso l' ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. se il deposito e' tardivo, cioe' compiuto dopo 90 giorni dalla messa in commercio del disco, esso e' da considerarsi egualmente ammissibile e efficace. se il produttore cede i diritti di utilizzazione prima di aver effettuato il deposito, il deposito del cessionario si deve ritenere valido e efficace anche se la cessione concerne non la proprieta' ma soltanto i diritti di sfruttamento economico per un certo tempo e in un certo luogo. se, infine, il deposito non viene effettuato, il produttore non potra' esercitare i diritti ad esso collegati. tuttavia, egli si potra' valere di quelle protezioni e tutele che la normativa generale prevede a favore di chi abbia subito un torto altrui: si pensi alle norme sull' illecito aquiliano, a quelle sulla concorrenza sleale e cosi' via.
art. 77 l. 22 aprile 1941, n. 633
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati