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118290
IDG770600518
77.06.00518 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santoni francesco
patto di prova e recesso immotivato del datore di lavoro
pret. napoli sez. lav. 17 settembre 1976, n. 8419
Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 6, pag. 853-856
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d733
pratico
casistica
il patto di prova non puo' essere definito come condizione meramente potestativa. infatti, esso e' espressione di un potere di valutazione discrezionale attribuito dall' autonomia privata. d' altra parte, anche se si seguisse la contraria opinione, il patto di prova non sarebbe nullo: non e' da escludere interamente l' operativita' di una condizione meramente potestativa ad effetto risolutivo. per di piu', l' art. 2096 codice civile sembra accreditare l' ipotesi che le parti, al momento della stipulazione, prestino mutuo consenso anticipato allo scioglimento rimesso all' iniziativa di una di esse, con il solo limite di fare e di consentire l' esperimento. si' che non e' possibile concordare con la decisione del tribunale, che ha considerato illegittimo il recesso immotivato del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova. tanto piu' che il potere discrezionale del datore non e' illimitato. infatti, la normativa sui licenziamenti individuali si applica al lavoro in prova dopo sei mesi dall' inizio del rapporto.
art. 1355 c.c. art. 2096 c.c. art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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