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| IDG770600522 | |
| 77.06.00522 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| landolfi guglielmo
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| assemblee separate e tutela delle minoranze
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| cass. sez. i 17 gennaio 1974, n. 128
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| Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 6, pag. 928-933
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d312303
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| pratico
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| casistica
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| il momento qualificante della vita delle societa' cooperative e' l'
espressione del voto da parte di ciascun socio nelle assemblee
attraverso cui si forma la volonta' sociale. principio dominante,
tutelato da specifiche disposizioni, e' la valorizzazione della
persona del socio nella partecipazione sociale. si spiega cosi' la
previsione del voto per corrispondenza o nell' assemblea separata. in
determinate ipotesi, lo statuto della societa' cooperativa puo'
stabilire la costituzione di assemblee separate (in ciascuna
localita' in cui i soci svolgono la loro attivita' o per ciascuna
categoria cui i soci appartengono). le assemblee deliberano sullo
stesso ordine del giorno dell' assemblea generale ed eleggono i
delegati da inviare in tale assemblea. pertanto, l' assemblea
separata costituisce uno strumento eventuale, consentito
espressamente dal legislatore, per facilitare la partecipazione del
socio alla formazione della volonta' sociale. la deliberazione dell'
assemblea separata e' preparatoria rispetto alla deliberazione finale
e quindi non puo' esistere autonomamente ne' essere autonomamente
impugnata. il mandato conferito ai delegati vincola costoro all'
esecuzione della volonta' espressa dall' assemblea. tuttavia, lo
statuto puo' prevedere la nomina di delegati di minoranza, in modo
che questa sia rappresentata nell' assemblea generale.
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| art. 2533 c.c.
art. 2532 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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