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118294
IDG770600522
77.06.00522 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
landolfi guglielmo
assemblee separate e tutela delle minoranze
cass. sez. i 17 gennaio 1974, n. 128
Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 6, pag. 928-933
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312303
pratico
casistica
il momento qualificante della vita delle societa' cooperative e' l' espressione del voto da parte di ciascun socio nelle assemblee attraverso cui si forma la volonta' sociale. principio dominante, tutelato da specifiche disposizioni, e' la valorizzazione della persona del socio nella partecipazione sociale. si spiega cosi' la previsione del voto per corrispondenza o nell' assemblea separata. in determinate ipotesi, lo statuto della societa' cooperativa puo' stabilire la costituzione di assemblee separate (in ciascuna localita' in cui i soci svolgono la loro attivita' o per ciascuna categoria cui i soci appartengono). le assemblee deliberano sullo stesso ordine del giorno dell' assemblea generale ed eleggono i delegati da inviare in tale assemblea. pertanto, l' assemblea separata costituisce uno strumento eventuale, consentito espressamente dal legislatore, per facilitare la partecipazione del socio alla formazione della volonta' sociale. la deliberazione dell' assemblea separata e' preparatoria rispetto alla deliberazione finale e quindi non puo' esistere autonomamente ne' essere autonomamente impugnata. il mandato conferito ai delegati vincola costoro all' esecuzione della volonta' espressa dall' assemblea. tuttavia, lo statuto puo' prevedere la nomina di delegati di minoranza, in modo che questa sia rappresentata nell' assemblea generale.
art. 2533 c.c. art. 2532 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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