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118326
IDG771100007
77.11.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tizzano antonio
sul divieto di discriminazioni fiscali nella comunita' economica europea
nota a cgce 17 febbraio 1976 (causa 45/75)
Foro it., vol. 99, an. 101 (1976), fasc. 7-8, pt. 4, pag. 318-324
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8711; d8716
la corte di giustizia comunitaria, interpretando l' art. 95, primo comma, del trattato cee che vieta le discriminazioni fiscali nei confronti dei prodotti degli stati membri "similari" a quelli nazionali, ha sottolineato che la similarita' sussiste allorche' entrambi i prodotti abbiano proprieta' analoghe. per una corretta interpretazione della norma occorre pero' far riferimento al secondo comma dell' art. 95 che sembrerebbe imporre il medesimo divieto per tutti i prodotti "sostituibili". a tal proposito va osservato che mentre il primo comma abbraccia un oggetto piu' ristretto e afferma un divieto molto rigido, il secondo comma incide su una cerchia piu' vasta di prodotti ma proprio per tal motivo puo' operare solo in presenza di specifiche condizioni: occorre che fra i prodotti sussista un' effettiva sostituibilita' e che l' imposizione fiscale persegua finalita' discriminatorie.
art. 95 tr. cee cgce 17 febbraio 1976 (causa 45/75)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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