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118332
IDG770900275
77.09.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
picardi nicola
l' equita' "integrativa" nel nuovo processo del lavoro
Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 3, pag. 467-487
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40632; d760
lo scopo dell' a. e' di stabilire se i poteri del giudice sono ancora considerati un importante fattore per l' evoluzione in senso sociale del diritto o se la legge n. 533 del 1973 finisce per privilegiare l' equita' legislativa. prese le mosse dall' apparente antinomia della valutazione equitativa delle prestazioni con l' art. 808 codice di procedura civile e l' implicita esclusione del giudizio di equita', concordato o necessario, nel processo del lavoro, l' a. inquadra l' art. 432 codice di procedura civile, correlato con gli artt. 1226 e 2056 codice civile, nello schema dell' equita' integrativa. risolto quindi il problema della distinzione tra questa e l' equita' formativa nella differenza delle tecniche adottate dal giudice nei 2 casi e identificato il primo con la "determinazione del concetto indeterminato", conclude rilevando da un lato che il processo di lavoro si presenta ormai come un sistema di jus strictum che non lascia spazi di autonomia e di discrezionalita' al giudice, dall' altro che l' art. 432 codice di procedura civile e le altre ipotesi analoghe non partecipano, sotto nessun aspetto, al regime speciale previsto per il giudizio di equita' formativa.
art. 113 c.p.c. art. 114 c.p.c. art. 432 c.p.c. art. 808 c.p.c. art. 1226 c.c. art. 2056 c.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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