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118333
IDG770900276
77.09.00276 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cipriani franco
il regolamento facoltativo di competenza
Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 3, pag. 488-522
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4022
l' a., premesso che l' art. 43, nel comma 1 attribuisce al convenuto soccombente sulla competenza e anche solo parzialmente sul merito la facolta' di scelta tra regolamento per la sola competenza e impugnazione ordinaria principale per la competenza e per il merito; nel comma 2 precisa che, in caso di pluralita' di soccombenti nel merito (piu' convenuti totalmente o parzialmente soccombenti; attore e convenuto parzialmente soccombenti) la proposizione dell' impugnazione ordinaria da parte dell' attore o di uno dei convenuti non toglie al convenuto o agli altri la facolta' di scegliere tra regolamento per la sola competenza e impugnazione ordinaria incidentale per la competenza e per il merito, afferma che il regolamento di competenza ha natura di impugnazione e che le sentenze sulla competenza e su altra questione e quelle dichiarative di competenza e totalmente assolutorie nel merito possono essere impugnate solo nei modi ordinari. si sofferma quindi ad esaminare, con particolare riguardo al concorso con l' appello e alla vicenda della clausola di provvisoria esecuzione, le conseguenze della possibilita' per il convenuto di far precedere il regolamento di competenza alla impugnazione ordinaria per il merito; questa, infatti, si risolve in una formidabile arma del convenuto per ritardare, ove lo voglia, la decisione della causa o l' esecuzione della sentenza. individuato infine nella sospensione ipso iure del giudizio di merito la causa della disfunzione dell' istituto, l' a. conclude osservando che "se si tentasse di perfezionarlo sopprimendo o mitigando l' effetto sospensivo, lo si snaturerebbe, perche' le 2 impugnazioni non concorrerebbero piu' nel modo in cui concorrono; se poi lo si volesse conciliare con l' economia processuale e non si intendesse renderlo necessario e ammetterlo anche per il merito, bisognerebbe abrogarlo".
art. 42 c.p.c. art. 43 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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