| l' a., premesso che l' art. 43, nel comma 1 attribuisce al convenuto
soccombente sulla competenza e anche solo parzialmente sul merito la
facolta' di scelta tra regolamento per la sola competenza e
impugnazione ordinaria principale per la competenza e per il merito;
nel comma 2 precisa che, in caso di pluralita' di soccombenti nel
merito (piu' convenuti totalmente o parzialmente soccombenti; attore
e convenuto parzialmente soccombenti) la proposizione dell'
impugnazione ordinaria da parte dell' attore o di uno dei convenuti
non toglie al convenuto o agli altri la facolta' di scegliere tra
regolamento per la sola competenza e impugnazione ordinaria
incidentale per la competenza e per il merito, afferma che il
regolamento di competenza ha natura di impugnazione e che le sentenze
sulla competenza e su altra questione e quelle dichiarative di
competenza e totalmente assolutorie nel merito possono essere
impugnate solo nei modi ordinari. si sofferma quindi ad esaminare,
con particolare riguardo al concorso con l' appello e alla vicenda
della clausola di provvisoria esecuzione, le conseguenze della
possibilita' per il convenuto di far precedere il regolamento di
competenza alla impugnazione ordinaria per il merito; questa,
infatti, si risolve in una formidabile arma del convenuto per
ritardare, ove lo voglia, la decisione della causa o l' esecuzione
della sentenza. individuato infine nella sospensione ipso iure del
giudizio di merito la causa della disfunzione dell' istituto, l' a.
conclude osservando che "se si tentasse di perfezionarlo sopprimendo
o mitigando l' effetto sospensivo, lo si snaturerebbe, perche' le 2
impugnazioni non concorrerebbero piu' nel modo in cui concorrono; se
poi lo si volesse conciliare con l' economia processuale e non si
intendesse renderlo necessario e ammetterlo anche per il merito,
bisognerebbe abrogarlo".
| |