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118348
IDG770900291
77.09.00291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
volpari giuseppe
competenza funzionale per la nuova citazione dopo il rinvio del dibattimento nel giudizio direttissimo
Arch. pen., vol. 32, an. 6 (1976), fasc. 5-12, pt. 1, pag. 393-396
d625; d60212
l' a. esamina criticamente l' orientamento della suprema corte secondo il quale, nel caso di nuova citazione dopo il rinvio del dibattimento nel giudizio direttissimo, spetta al giudice del dibattimento (rectius, al presidente del collegio giudicante) provvedere alla nuova "citazione" dell' imputato e non gia' al pubblico ministero. tale orientamento si basa sia sulla dichiarata opinione, da parte della stessa suprema corte, che il rinvio a tempo indeterminato (c.d. rinvio a nuovo ruolo) del dibattimento determina la trasformazione del rito direttissimo in rito ordinario sia sul richiamo al principio della irretrattabilita' dell' azione penale. dopo aver proceduto preliminarmente ad una distinzione netta tra giudizio direttissimo tipico e giudizi atipici, l' a. afferma, da un lato, che il problema in esame e' proponibile soltanto in relazione al provvedimento di rinvio emesso nel corso del dibattimento relativo ad un giudizio direttissimo atipico senza che intervenga la trasformazione del rito, e, dall' altro, l' esclusiva competenza del pubblico ministero per la nuova "vocatio". non potendo, nel caso in questione, ritenersi interrotto l' esercizio dell' azione penale, il richiamo, fatto dalla suprema corte al principio della irretrattabilita' enunciato nell' art. 75 del codice di procedura penale, appare infondato.
l. 8 febbraio 1948, n. 47 l. 18 aprile 1975, n. 110 l. 22 maggio 1975, n. 152 art. 75 c.p.p. art. 502 c.p.p. art. 503 c.p.p. art. 504 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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