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| IDG770900291 | |
| 77.09.00291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| volpari giuseppe
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| competenza funzionale per la nuova citazione dopo il rinvio del
dibattimento nel giudizio direttissimo
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| Arch. pen., vol. 32, an. 6 (1976), fasc. 5-12, pt. 1, pag. 393-396
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| d625; d60212
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| l' a. esamina criticamente l' orientamento della suprema corte
secondo il quale, nel caso di nuova citazione dopo il rinvio del
dibattimento nel giudizio direttissimo, spetta al giudice del
dibattimento (rectius, al presidente del collegio giudicante)
provvedere alla nuova "citazione" dell' imputato e non gia' al
pubblico ministero. tale orientamento si basa sia sulla dichiarata
opinione, da parte della stessa suprema corte, che il rinvio a tempo
indeterminato (c.d. rinvio a nuovo ruolo) del dibattimento determina
la trasformazione del rito direttissimo in rito ordinario sia sul
richiamo al principio della irretrattabilita' dell' azione penale.
dopo aver proceduto preliminarmente ad una distinzione netta tra
giudizio direttissimo tipico e giudizi atipici, l' a. afferma, da un
lato, che il problema in esame e' proponibile soltanto in relazione
al provvedimento di rinvio emesso nel corso del dibattimento relativo
ad un giudizio direttissimo atipico senza che intervenga la
trasformazione del rito, e, dall' altro, l' esclusiva competenza del
pubblico ministero per la nuova "vocatio". non potendo, nel caso in
questione, ritenersi interrotto l' esercizio dell' azione penale, il
richiamo, fatto dalla suprema corte al principio della
irretrattabilita' enunciato nell' art. 75 del codice di procedura
penale, appare infondato.
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| l. 8 febbraio 1948, n. 47
l. 18 aprile 1975, n. 110
l. 22 maggio 1975, n. 152
art. 75 c.p.p.
art. 502 c.p.p.
art. 503 c.p.p.
art. 504 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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