| nell' esame di questa disciplina, l' a. coglie alcuni aspetti degni
di rilievo. il primo concerne la ridefinizione di tutte o quasi le
competenze regionali nel settore secondo le indicazioni della
commissione giannini, e, talvolta, con piu' precise indicazioni; il
secondo -definito grossa novita' del decreto 616- sta nella notevole
attribuzione di funzioni ai comuni; il terzo riguarda la novita'
operata dal terzo comma dell' art. 25, la' dove si dispone in modo
tassativo che gli ambiti territoriali determinati dalla regione
devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e
sanitari. in ordine a quest' ultimo punto l' a. lamenta che il
decreto non dice tuttavia in modo esplicito sino a che punto dovra'
arrivare, in capo alle istituende unita' locali dei servizi, l'
integrazione delle rispettive funzioni. osserva infine l' a. che fra
le tante riforme preannunciate dal decreto, quella piu' urgente e' la
nuova legge sugli enti locali territoriali, perche' essa rendera'
possibili le auspicate riforme.
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