| l' a., evidenziati gli inconvenienti e gli equivoci della precedente
disciplina, dimostra come la nuova normativa di cui alla legge n. 354
del 1975 ha, da un lato, meglio limitato la sfera d' azione del nuovo
consiglio e, dall' altro, anche mediante l' effettivo stanziamento di
adeguati fondi, ha posto le basi per un' azione piu' incisiva,
tenendo come punto di riferimento l' esigenza di individuare le
effettive cause della spinta criminosa del detenuto, di rimuoverle e
di reinserirlo finalmente in modo efficace nel contesto sociale.
finalita' nuova, infine, rispetto alla passata legislazione, e'
quella del soccorso, con la concessione di sussidi in natura e in
denaro, alle vittime del delitto, mentre la nuova composizione del
consiglio presieduto non piu' dal procuratore della repubblica bensi'
dal presidente del tribunale testimonia dello scopo meno
"penalistico" e piu' "assistenziale" della istituzionale stessa.
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