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119340
IDG780610375
78.06.10375 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sordelli luigi
l' opera d' arte figurativa nel diritto di autore
relazione alconvegno nazionale su "l' opera d' arte nel diritto d' autore e nel patrimonio artistico". firenze, 23/25 settembre 1977
Dir. aut., an. 49 (1978), fasc. 1-2, pag. 14-35
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311321; d545
l' a., dopo aver fatto una premessa di terminologia legislativa ed aver delimitato i problemi oggetto di studio, rileva che la determinazione di "opera d' arte figurativa", dal punto di vista giuridico, nasce da una predeterminazione legislativa che distingue le opere dell' ingegno in "categorie" appartenenti alla sfera delle creazioni protette dalla legge sul diritto d' autore e che nell' ambito di questa collocazione il riferimento alle "arti figurative" tra le opere dell' ingegno, serve ad individuare tutte quelle forme espressive che siano il risultato di attivita' creativa, cioe' manifestata in una realizzazione concreta. per quanto riguarda la creazione dell' opera essa viene posta dalla legge sul diritto d' autore "quale particolare espressione del lavoro intellettuale" e quindi come elemento costitutivo della stessa protezione. su quest' ultimo punto l' a. nota come da parte della dottrina siano state formulate diverse teorie sulla ricostruzione del meccanismo che determina struttura, oggetto ed estensione della tutela. quanto al problema concernente la pubblicazione dell' opera, l' a. afferma che in questo caso l' opera e' posta in condizione di trasmettere ai terzi la "comunicazione" della propria essenza suscitatrice di emozioni estetiche e di godimento spirituale e se la pubblicazione puo' avvenire sia mettendo a disposizione supporti materiali, sia "comunicando" l' opera al pubblico con mezzi incorporali, l' atto della pubblicazione (c.d. prima pubblicazione), e' sempre unico ed irreversibile, poiche' l' effetto dell' atto non e' piu' eliminabile una volta che l' autore abbia cessato di tenere per se' la sua opera. una volta alienata l' opera in unico esemplare, sostiene l' a., l' acquirente ha la facolta' di fruire dell' opera; essa e' incorporata in una cosa che e' diventata sua; inoltre l' opera con tale trasferimento e' pubblicata, e' quindi estensibile al godimento (spirituale) della collettivita' e nulla vieta che presso il proprietario possa essere vista e goduta. quanto al diritto di riproduzione dell' opera ed al diritto della sua pubblicazione in raccolta, essi appartengono all' autore, anche se egli abbia ceduto ad altri l' opera d' arte. spetta sempre all' autore dell' opera figurativa il diritto di elaborarla passando dall' impiego dell' uno o dell' altro mezzo espressivo. controversa in dottrina e affermata dalla giurisprudenza e', poi, la facolta' del proprietario dell' opera di poterla distruggere. la tutela del diritto di autore esplica inoltre la sua efficacia contro le possibilita' che altri si appropri dell' opera altrui o la riproduca o la contraffaccia. infine l' opera dell' ingegno e la posizione dell' autore della stessa sono assistite da una tutela penale prevista da norme sul diritto di autore o da norme speciali, per quanto riguarda la tutela penale dell' opera d' arte cosa materiale soccorre una particolare norma penale che riguarda l' attivita' di vendita e di esposizione a fini di commercio delle opere d' arte e che nello stesso tempo tutela il consumatore, ma anche indirettamente l' autore, di fronte alle falsificazioni delle proprie opere d' arte e alla loro circolazione.
l. 22 aprile 1941, n. 633 cass. civ. 23 gennaio 1969, n. 175 app. trento 17 febbraio 1970 app. venezia 8 febbraio 1955 app. roma 13 maggio 1961 pret. roma 16 gennaio 1968 cass. 31 luglio 1951, n. 2273 app. milano 14 gennaio 1972 art. 2222 c.c. art. 2230 c.c. art. 1348 c.c. art. 1472 c.c. trib. milano 22 maggio 1972 l. 20 novembre 1971, n. 1062
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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