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| IDG780610375 | |
| 78.06.10375 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| sordelli luigi
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| l' opera d' arte figurativa nel diritto di autore
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| relazione alconvegno nazionale su "l' opera d' arte nel diritto d'
autore e nel patrimonio artistico". firenze, 23/25 settembre 1977
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| Dir. aut., an. 49 (1978), fasc. 1-2, pag. 14-35
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d311321; d545
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| l' a., dopo aver fatto una premessa di terminologia legislativa ed
aver delimitato i problemi oggetto di studio, rileva che la
determinazione di "opera d' arte figurativa", dal punto di vista
giuridico, nasce da una predeterminazione legislativa che distingue
le opere dell' ingegno in "categorie" appartenenti alla sfera delle
creazioni protette dalla legge sul diritto d' autore e che nell'
ambito di questa collocazione il riferimento alle "arti figurative"
tra le opere dell' ingegno, serve ad individuare tutte quelle forme
espressive che siano il risultato di attivita' creativa, cioe'
manifestata in una realizzazione concreta. per quanto riguarda la
creazione dell' opera essa viene posta dalla legge sul diritto d'
autore "quale particolare espressione del lavoro intellettuale" e
quindi come elemento costitutivo della stessa protezione. su quest'
ultimo punto l' a. nota come da parte della dottrina siano state
formulate diverse teorie sulla ricostruzione del meccanismo che
determina struttura, oggetto ed estensione della tutela. quanto al
problema concernente la pubblicazione dell' opera, l' a. afferma che
in questo caso l' opera e' posta in condizione di trasmettere ai
terzi la "comunicazione" della propria essenza suscitatrice di
emozioni estetiche e di godimento spirituale e se la pubblicazione
puo' avvenire sia mettendo a disposizione supporti materiali, sia
"comunicando" l' opera al pubblico con mezzi incorporali, l' atto
della pubblicazione (c.d. prima pubblicazione), e' sempre unico ed
irreversibile, poiche' l' effetto dell' atto non e' piu' eliminabile
una volta che l' autore abbia cessato di tenere per se' la sua opera.
una volta alienata l' opera in unico esemplare, sostiene l' a., l'
acquirente ha la facolta' di fruire dell' opera; essa e' incorporata
in una cosa che e' diventata sua; inoltre l' opera con tale
trasferimento e' pubblicata, e' quindi estensibile al godimento
(spirituale) della collettivita' e nulla vieta che presso il
proprietario possa essere vista e goduta. quanto al diritto di
riproduzione dell' opera ed al diritto della sua pubblicazione in
raccolta, essi appartengono all' autore, anche se egli abbia ceduto
ad altri l' opera d' arte. spetta sempre all' autore dell' opera
figurativa il diritto di elaborarla passando dall' impiego dell' uno
o dell' altro mezzo espressivo. controversa in dottrina e affermata
dalla giurisprudenza e', poi, la facolta' del proprietario dell'
opera di poterla distruggere. la tutela del diritto di autore esplica
inoltre la sua efficacia contro le possibilita' che altri si appropri
dell' opera altrui o la riproduca o la contraffaccia. infine l' opera
dell' ingegno e la posizione dell' autore della stessa sono assistite
da una tutela penale prevista da norme sul diritto di autore o da
norme speciali, per quanto riguarda la tutela penale dell' opera d'
arte cosa materiale soccorre una particolare norma penale che
riguarda l' attivita' di vendita e di esposizione a fini di commercio
delle opere d' arte e che nello stesso tempo tutela il consumatore,
ma anche indirettamente l' autore, di fronte alle falsificazioni
delle proprie opere d' arte e alla loro circolazione.
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| l. 22 aprile 1941, n. 633
cass. civ. 23 gennaio 1969, n. 175
app. trento 17 febbraio 1970
app. venezia 8 febbraio 1955
app. roma 13 maggio 1961
pret. roma 16 gennaio 1968
cass. 31 luglio 1951, n. 2273
app. milano 14 gennaio 1972
art. 2222 c.c.
art. 2230 c.c.
art. 1348 c.c.
art. 1472 c.c.
trib. milano 22 maggio 1972
l. 20 novembre 1971, n. 1062
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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