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119359
IDG780610588
78.06.10588 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaeta dante
la nuova disciplina dei requisiti di nazionalita' della nave
Vita not., an. 30 (1978), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 338-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d93201
ai sensi dell' art. 137 codice navigazione l' iscrizione delle navi nelle matricole e nei registri nazionali e' consentita in caso di sussistenza dei requisiti di identificazione e di nazionalita'. con la legge 9 dicembre 1975, n. 723, che ha modificato l' art. 143 codice navigazione, il requisito di nazionalita' si sostanzia nella appartenenza del bene a nazionali per una quota superiore alla meta' della proprieta'. possono essere proprietari di navi italiane: i cittadini italiani; le persone giuridiche italiane pubbliche o private; le societa' rispondenti a determinati requisiti. riguardo a queste ultime l' a. sottolinea come, in caso di societa' costituite in italia, debba esistere una prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione; e, in caso di societa' costituite all' estero, sia necessaria la presenza in italia del rappresentante legale o di una persona munita di procura institoria, oltre alla esistenza delle condizioni previste dagli artt. 2505 e 2506 codice civile. non sono sottoposte alla disciplina dei requisiti di nazionalita' le unita' da diporto, in quanto alla navigazione per motivi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. l' a. affronta inoltre il problema delle c.d. bandiere ombra. a tale problema si e' cercato di dare soluzione con l' art. 5 della convenzione internazionale di ginevra 29 aprile 1958, applicando cioe' il principio dell' affettivita' delle situazioni giuridiche in diritto internazionale: "deve esistere un collegamento sostanziale fra lo stato e la nave"; formula che, secondo l' a. non e' poi tanto generica in quanto presuppone l' esercizio da parte dello stato della giurisdizione e del controllo nel campo tecnico, amministrativo e sociale, sulle navi battenti la sua bandiera.
art. 137 c. nav. l. 9 dicembre 1975, n. 723 art. 5 conv. ginevra 29 aprile 1958 (alto mare)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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