| il problema sollevato dall' a. e' accertare se la presunzione muciana
sia in contrasto con il regime di comunione legale dei beni fra
coniugi; in particolare se l' art. 70 legge fallimentare contrasti
con l' ultimo comma dell' art. 117 codice civile che limita la
comunione solo agli atti utili qualora provengano dall' esercizio di
aziende gestite da entrambi, anche se appartenenti ad uno dei coniugi
anteriormente al matrimonio. secondo l' a. occorre considerare se vi
sia incompatibilita' in concreto con il nuovo sistema o se la
disposizione dell' art. 70 possa sussistere attraverso un
coordinamento con la nuova legge. per il disposto dell' art. 191, 1
comma, codice civile, se e' vero che il fallimento scioglie la
comunione, e' pur vero che i beni di spettanza del coniuge del
fallito devono essere scorporati dalla massa fallimentare ed essergli
restituiti. pertanto si avrebbe, secondo l' a., una presunzione di
proprieta' individuale su tali beni contrastante la presunzione
muciana. inoltre l' art. 189, 2 comma, codice civile, prevede che i
creditori particolari di uno dei coniugi possano soddisfarsi solo
dopo i creditori della comunione se il loro credito sia di natura
chirografaria. da cio' emerge la preferenza concessa dal legislatore
del 75 ai creditori della comunione nei confronti dei creditori dell'
impresa. infine, l' incompatibilita' fra l' art. 70 l. fall. ed il
nuovo diritto di famiglia risulta dall' art. 219, 2 comma, codice
civile, dal quale deriva che il regime della comunione, quando non
ricorra la disciplina della separazione, prevale sempre, escludendo
le disposizioni in contrasto, fra cui l' art. 70 legge fallimentare.
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