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119361
IDG780610590
78.06.10590 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lops francesco paolo, milone leonardo
la donazione
rassegna della giurisprudenza piu' recente e analisi dei contributi della dottrina
Vita not., an. 30 (1978), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 368-401
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d303
l' a. sottolinea come, mentre nelle elaborazioni dottrinali relative all' istituto della donazione si e' giunti ad una svalutazione del concetto di "spirito di liberta'", l' orientamento della giurisprudenza e' costante nella ricerca del suo significato, inteso come assenza di vincoli di natura giuridica o extragiuridica (cass. 18 febbraio 1977 n. 737). per l' atto di revoca della liberalita', che puo' intervenire finche' la donazione non sia perfetta, si applica quel che concerne il modo di trasmissione della volonta' di accettare, il problema e' se vi sia bisogno della notifica a mezzo ufficiale giudiziario perche' la donazione diventi irrevocabile, oppure tale notifica non sia necessaria. la cassazione con sentenza 14 marzo 1977 n. 1026 ha stabilito che la notifica costituisce requisito indispensabile per la perfezione del contratto. l' autorizzazione governativa per l' accettazione da parte delle persone giuridiche costituisce un condicio juris nei riguardi della efficacia e non della validita' dell' atto che non produce effetti fino al rilascio del nulla osta (cass. 4 maggio 1976 n. 2027). l' a. passa ad esaminare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' dell' art. 781 sulle situazioni giuridiche non esaurite, sottolineando poi come la promessa di donazione non e' produttiva di effetti giuridici in quanto mancante del requisito della spontaneita' e come il requisito essenziale della forma solenne, riaffermato dalla corte di cassazione con sentenza 18 febbraio 1977 n. 739, non deve ricorrere nella disposizione modale. si considera poi il problema della donazione con riserva di usufrutto, esaminando dopo la donazione indiretta, mista e simulata, la donazione modale, remuneratoria e obnuziale. infine l' a. esamina la revoca per ingratitudine nel caso di ingiuria grave, intesa questa come comportamento lesivo del patrimonio morale del donante e del dovere di gratitudine.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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