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| IDG780610590 | |
| 78.06.10590 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lops francesco paolo, milone leonardo
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| la donazione
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| rassegna della giurisprudenza piu' recente e analisi dei contributi
della dottrina
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| Vita not., an. 30 (1978), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 368-401
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d303
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| l' a. sottolinea come, mentre nelle elaborazioni dottrinali relative
all' istituto della donazione si e' giunti ad una svalutazione del
concetto di "spirito di liberta'", l' orientamento della
giurisprudenza e' costante nella ricerca del suo significato, inteso
come assenza di vincoli di natura giuridica o extragiuridica (cass.
18 febbraio 1977 n. 737). per l' atto di revoca della liberalita',
che puo' intervenire finche' la donazione non sia perfetta, si
applica quel che concerne il modo di trasmissione della volonta' di
accettare, il problema e' se vi sia bisogno della notifica a mezzo
ufficiale giudiziario perche' la donazione diventi irrevocabile,
oppure tale notifica non sia necessaria. la cassazione con sentenza
14 marzo 1977 n. 1026 ha stabilito che la notifica costituisce
requisito indispensabile per la perfezione del contratto. l'
autorizzazione governativa per l' accettazione da parte delle persone
giuridiche costituisce un condicio juris nei riguardi della efficacia
e non della validita' dell' atto che non produce effetti fino al
rilascio del nulla osta (cass. 4 maggio 1976 n. 2027). l' a. passa ad
esaminare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita'
dell' art. 781 sulle situazioni giuridiche non esaurite,
sottolineando poi come la promessa di donazione non e' produttiva di
effetti giuridici in quanto mancante del requisito della spontaneita'
e come il requisito essenziale della forma solenne, riaffermato dalla
corte di cassazione con sentenza 18 febbraio 1977 n. 739, non deve
ricorrere nella disposizione modale. si considera poi il problema
della donazione con riserva di usufrutto, esaminando dopo la
donazione indiretta, mista e simulata, la donazione modale,
remuneratoria e obnuziale. infine l' a. esamina la revoca per
ingratitudine nel caso di ingiuria grave, intesa questa come
comportamento lesivo del patrimonio morale del donante e del dovere
di gratitudine.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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