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119362
IDG780610591
78.06.10591 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
triola roberto
la trascrizione delle domande giudiziali. problemi generali
rassegna di giurisprudenza
Vita not., an. 30 (1978), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 402-426
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30830; d4110
la cassazione, con sentenza 2 ottobre 1956 n. 3311 ha rilevato come, ai fini della trascrizione della domanda giudiziale, sia necessaria l' esibizione della attestazione di ricevimento. secondo il tribunale di napoli, 30 marzo 1973, puo' trascriversi la domanda giudiziale contenuta in una comparsa o nel verbale di causa, essendo consentito modificare la domanda alla prima udienza di trattazione. anche la domanda diretta ad ottenere un lodo arbitrale sulla pretesa di esecuzione specifica di una promessa di vendita puo' essere trascritta, assumendo il lodo efficacia di sentenza con il decreto del pretore. la cassazione con sentenza 15 ottobre 1957, n. 3842, ha affermato che gli effetti della trascrizione nei confronti dei terzi non derivano dalla trascrizione medesima, bensi' dalla sentenza pronunciata contro il convenuto indicato in citazione. l' inefficacia poi della trascrizione della domanda non richiede una pronunzia di cancellazione, ma deriva automaticamente dall' esito negativo del processo (cass. 24 maggio 1967, n. 1570). perche' la trascrizione produca gli effetti di cui all' art. 2652 codice civile e' necessario vi sia correlazione fra la domanda riportata nella nota di trascrizione e la sentenza che definisce il processo (cass. 23 giugno 1976, n. 2340). la tesi secondo la quale la trascrizione adempie ad una funzione di pubblicita' e' stata criticata sia in dottrina (messineo) che in giurisprudenza (cass. 22 ottobre 1955, n. 3428) ritenendosi che l' omessa trascrizione di uno degli atti ad essa assoggettati tassativamente renda inefficace l' atto stesso rispetto ai terzi, anche se essi in altro modo hanno avuto conoscenza dell' esistenza dell' atto. infine, per quanto riguarda la cancellazione, essa opera come causa autonoma di estinzione della pubblicita', facendo venir meno gli effetti di essa rispetto ai terzi (cass. 13 febbraio 1970, n. 349).
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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