| la cassazione, con sentenza 2 ottobre 1956 n. 3311 ha rilevato come,
ai fini della trascrizione della domanda giudiziale, sia necessaria
l' esibizione della attestazione di ricevimento. secondo il tribunale
di napoli, 30 marzo 1973, puo' trascriversi la domanda giudiziale
contenuta in una comparsa o nel verbale di causa, essendo consentito
modificare la domanda alla prima udienza di trattazione. anche la
domanda diretta ad ottenere un lodo arbitrale sulla pretesa di
esecuzione specifica di una promessa di vendita puo' essere
trascritta, assumendo il lodo efficacia di sentenza con il decreto
del pretore. la cassazione con sentenza 15 ottobre 1957, n. 3842, ha
affermato che gli effetti della trascrizione nei confronti dei terzi
non derivano dalla trascrizione medesima, bensi' dalla sentenza
pronunciata contro il convenuto indicato in citazione. l' inefficacia
poi della trascrizione della domanda non richiede una pronunzia di
cancellazione, ma deriva automaticamente dall' esito negativo del
processo (cass. 24 maggio 1967, n. 1570). perche' la trascrizione
produca gli effetti di cui all' art. 2652 codice civile e' necessario
vi sia correlazione fra la domanda riportata nella nota di
trascrizione e la sentenza che definisce il processo (cass. 23 giugno
1976, n. 2340). la tesi secondo la quale la trascrizione adempie ad
una funzione di pubblicita' e' stata criticata sia in dottrina
(messineo) che in giurisprudenza (cass. 22 ottobre 1955, n. 3428)
ritenendosi che l' omessa trascrizione di uno degli atti ad essa
assoggettati tassativamente renda inefficace l' atto stesso rispetto
ai terzi, anche se essi in altro modo hanno avuto conoscenza dell'
esistenza dell' atto. infine, per quanto riguarda la cancellazione,
essa opera come causa autonoma di estinzione della pubblicita',
facendo venir meno gli effetti di essa rispetto ai terzi (cass. 13
febbraio 1970, n. 349).
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