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119364
IDG780610593
78.06.10593 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
milone leonardo
invim: punto e a capo
nota a comm. ii grado udine 8 febbraio 1978
Vita not., an. 30 (1978), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 435-441
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d24054
l' a. si chiede se la questione di legittimita' costituzionale dell' invim possa venir meno dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904, con la quale, abbandonato il sistema di coefficenti di aggiornamento ipotizzato in sede di previsione legislativa, si e' elevata con una semplice operazione aritmetica l' entita' della detrazione prevista dall' art. 14 del decreto n. 643 del 1972 per un periodo di tempo determinato (10 per ogni anno o frazione di anno superiori al semestre successivo al 31 dicembre 1972 fino al 31 dicembre 1979). la risposta non puo' che essere negativa ove si tenga conto che l' elevazione della misura annua di detrazione non impedisce che l' oggetto della imposizione sia costituito da incrementi puramente monetari, in quanto la forfettizzazione nella misura del 10 per cento annuo della detrazione, limitatamente agli anni 1973 e seguenti e' molto inferiore all' indice medio di svalutazione avutosi in quel periodo. oltrettutto non si e' tenuta in alcun conto la svalutazione relativa al periodo 1962-1972. le soluzioni prospettate consistono nella applicazione dei coefficenti di svalutazione ancorati agli indici istat o nel riconoscimento che l' imposizione sugli incrementi immobiliari, cosi' come e' strutturata e' compatibile con il nostro ordinamento tributario, in cui vige il principio nominalistico.
art. 8 l. 16 dicembre 1977, n. 904 art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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