| il problema sollevato e' se i diritti spettanti al coniuge
superstite, a norma dell' art. 540 codice civile, 2 comma, debbono a
meno calcolarsi in aggiunta alla quota di riserva. l' opinione
prevalente e' che si tratti di diritti "in aggiunta". l' a. ritiene
che la quota di riserva spettante al coniuge superstite e' una sorta
di quota mobile di entita' non facilmente precisabile, da
determinarsi secondo l' esistenza o meno, nell' asse ereditario,
della casa adibita a residenza familiare, del valore dei beni che
formano oggetto dei diritti di abitazione e di uso, dell' eta' del
coniuge superstite. in caso di concorso del coniuge con altri
chiamati che non siano legittimi, i diritti di abitazione spettano si
al coniuge superstite in aggiunta alla quota di riserva, ma non anche
in aggiunta bensi' in conto di quanto ad esso spetti per successione
legittima. nell' ipotesi invece di concorso del coniuge con
ascendenti pare certo che anche sulla quota della casa familiare
arredata, spettante agli ascendenti per successione legittima
graveranno diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge
superstite. per quanto riguarda la successione testamentaria, bisogna
distinguere a seconda che la casa familiare sia attribuita al coniuge
o sia invece stata oggetto di donazioni o assegnata ad altri. per
quanto concerne la prima ipotesi, la tesi per cui al coniuge
superstite i diritti di abitazione e di uso spetterebbero in aggiunta
alla quota di riserva e' accettata solo da una parte della dottrina,
che e' invece unanimemente concorde sulla tesi dei diritti di
abitazione ed uso "in aggiunta" qualora la casa sia stata donata o
assegnata ad altri.
| |