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| IDG780610620 | |
| 78.06.10620 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pennisi giuliano
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| licenziamento dei lavoratori nel fallimento e contributi alla cassa
integrazione guadagni
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| nota a app. bologna 6 settembre 1976
app. bologna 29 gennaio 1977
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| Giur. comm., an. 5 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 442-454
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31331; d7470
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| l' a. annota due sentenze che risolvono in materia difforme la
questione relativa all' obbligo da parte della curatela fallimentare
del versamento di quanto stabilito dall' art. 9 della legge 5
novembre 1968, n. 1115, in conseguenza del licenziamento dei
dipendenti dell' impresa fallita. l' a. condivide quella che ha
accolto la domanda formulata dall' inps, affermando quindi l' obbligo
anche da parte della curatela fallimentare di effettuare il pagamento
della mensilita' di cui all' art. 9 lettera b) della succitata legge.
l' a. premesso che il fallimento non opera una risoluzione ex lege
del rapporto di lavoro, afferma che tale circostanza e' rilevante per
determinare in quale momento sorga l' obbligo della curatela
fallimentare di versare all' inps la mensilita' in questione, e se
tale obbligo debba o no essere assolto in prededuzione. al riguardo
si possono verificare due ipotesi: 1) dichiarato il fallimento la
curatela non ha interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro ed
esistono giustificati motivi oggettivi per la cessazione dell'
attivita'; in questa ipotesi i dipendenti licenziati hanno
immediatamente diritto al trattamento della cassa integrazione
guadagni, e la curatela e' tenuta ad effettuare i versamenti di cui
all' art. 9 della legge 5 novembre 1968; 2) la curatela ritiene
invece vi sia convenienza alla prosecuzione dell' attivita'
aziendale, e quindi il rapporto prosegue nei confronti di tutti o di
parte dei dipendenti, in questa ipotesi il disposto di cui all' art.
9 si applica solo nel momento in cui la curatela, terminato l'
esercizio provvisorio, opera la risoluzione del rapporto. in questo
caso, afferma l' a., la curatela svolge attivita' imprenditoriale ed
e' quindi soggetta anche alla normativa relativa al versamento dei
contributi assicurativi e previdenziali, e dato che il versamento di
tali contributi deve avvenire in prededuzione non si vede perche' l'
ulteriore obbligo del versamento della mensilita' non debba essere
adempiuto nella stessa maniera.
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| art. 9 l. 5 novembre 1968, n. 1115
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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