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119391
IDG780610620
78.06.10620 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennisi giuliano
licenziamento dei lavoratori nel fallimento e contributi alla cassa integrazione guadagni
nota a app. bologna 6 settembre 1976 app. bologna 29 gennaio 1977
Giur. comm., an. 5 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 442-454
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31331; d7470
l' a. annota due sentenze che risolvono in materia difforme la questione relativa all' obbligo da parte della curatela fallimentare del versamento di quanto stabilito dall' art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in conseguenza del licenziamento dei dipendenti dell' impresa fallita. l' a. condivide quella che ha accolto la domanda formulata dall' inps, affermando quindi l' obbligo anche da parte della curatela fallimentare di effettuare il pagamento della mensilita' di cui all' art. 9 lettera b) della succitata legge. l' a. premesso che il fallimento non opera una risoluzione ex lege del rapporto di lavoro, afferma che tale circostanza e' rilevante per determinare in quale momento sorga l' obbligo della curatela fallimentare di versare all' inps la mensilita' in questione, e se tale obbligo debba o no essere assolto in prededuzione. al riguardo si possono verificare due ipotesi: 1) dichiarato il fallimento la curatela non ha interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro ed esistono giustificati motivi oggettivi per la cessazione dell' attivita'; in questa ipotesi i dipendenti licenziati hanno immediatamente diritto al trattamento della cassa integrazione guadagni, e la curatela e' tenuta ad effettuare i versamenti di cui all' art. 9 della legge 5 novembre 1968; 2) la curatela ritiene invece vi sia convenienza alla prosecuzione dell' attivita' aziendale, e quindi il rapporto prosegue nei confronti di tutti o di parte dei dipendenti, in questa ipotesi il disposto di cui all' art. 9 si applica solo nel momento in cui la curatela, terminato l' esercizio provvisorio, opera la risoluzione del rapporto. in questo caso, afferma l' a., la curatela svolge attivita' imprenditoriale ed e' quindi soggetta anche alla normativa relativa al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, e dato che il versamento di tali contributi deve avvenire in prededuzione non si vede perche' l' ulteriore obbligo del versamento della mensilita' non debba essere adempiuto nella stessa maniera.
art. 9 l. 5 novembre 1968, n. 1115
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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