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119393
IDG780610624
78.06.10624 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grigoli michele
la tutela assicurativa dei passeggeri di volo "charter"
Assic., an. 45 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 160-167
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d93497
nel sistema vigente una congrua copertura assicurativa dei passeggeri di volo charter si ha solamente nell' ipotesi prevista dall' art. 941 del codice della navigazione, in virtu' del quale l' esercente di linee aeree e' obbligato ad assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo solamente nell' ipotesi meno frequente in cui i voli charter vengano effettuati come un normale servizio di linea; ne consegue che l' articolo suddetto non trova applicazione nel trasporto discontinuo od occasionale di persone o di cose. l' attuale evoluzione del volo charter ha consentito il frazionamento della capacita' dell' aeromobile oggetto del charter fra uno o piu' gruppi di passeggeri ("split charter") e la possibilita' di utilizzare i posti liberi di un volo regolare per passeggeri a tariffa speciale, realizzando cosi' una combinazione di traffico regolare e di charter nello stesso volo ("part charter"). appare percio' ormai superata l' identificazione del volo charter con il trasporto non di linea e non e' piu' giustificato, secondo l' a., un diverso sistema di garanzia assicurativa per i servizi di linea e per i voli charter. l' intervento legislativo dovrebbe quindi estendere l' obbligo della copertura assicurativa a qualunque soggetto che rivesta la qualifica di vettore.
art. 941 c. nav. art. 776 c. nav. art. 788 c. nav.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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