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119394
IDG780610625
78.06.10625 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
denozza francesco
prevenzione e assicurazione
rapporto italiano al 5 congresso mondiale dell' aida sui temi "prevenzione e assicurazione" e "inquinamento e assicurazione", madrid 9-13 ottobre 1978
Assic., an. 45 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 168-182
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d316
l' a., definisce innanzitutto in modo convenzionale la "prevenzione" come l' insieme dei comportamenti che hanno lo scopo di ridurre il numero e l' entita' dei sinistri. gli "strumenti giuridici di prevenzione" sono quegli aspetti della disciplina che possono indurre i soggetti, cui essa e' applicata, a scegliere tali comportamenti. la disciplina delle assicurazioni, pur perseguendo altre finalita', puo' influenzare la prevenzione. l' a. rileva che, mentre l' interesse dell' assicuratore e' largamente indipendente dalla prevenzione, e' invece interesse della societa' minimizzare gli accantonamenti necessari alla copertura dei sinistri. l' a. analizza tre aspetti delle relazioni tra prevenzione e assicurazione, alla luce del rapporto tra costi e benefici, intendendo per costi quelli derivanti alla societa' alla rinuncia a certe attivita' pericolose e dall' adozione di determinate misure di sicurezza. l' imposizione a chi svolge certe attivita' di un costo, collegato al costo sociale di tale attivita' in termini di sinistri, puo' essere realizzata mediante l' accertamento precontrattuale e delle modificazioni successive del rischio, peraltro con il limite dei costi di tale accertamento e con il rispetto della validita' del contratto stipulato nell' ignoranza dei contraenti di un fatto che aggravi il rischio per cui viene calcolato il premio. questo metodo peraltro non e' adeguatamente sfruttato dal legislatore italiano. si puo' stabilire un costo inverso tra l' adozione di misure di sicurezza e il costo individuale di svolgimento di certe attivita', che comprende anche la possibilita', oggi non piu' accettata dalla dottrina, di negare la copertura assicurativa a sinistri per colpa dell' assicurato. l' assicurazione puo' infine giovare alla prevenzione proprio negandosi come tale, rinunciando cioe' a coprire determinati rischi in base alle condizioni di polizza; vi puo' essere equiparata, nelle assicurazioni sociali, la mancata copertura degli infortuni.
art. 1892 c.c. art. 1893 c.c. art. 1898 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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