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| IDG780610625 | |
| 78.06.10625 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| denozza francesco
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| prevenzione e assicurazione
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| rapporto italiano al 5 congresso mondiale dell' aida sui temi
"prevenzione e assicurazione" e "inquinamento e assicurazione",
madrid 9-13 ottobre 1978
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| Assic., an. 45 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 168-182
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d316
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| l' a., definisce innanzitutto in modo convenzionale la "prevenzione"
come l' insieme dei comportamenti che hanno lo scopo di ridurre il
numero e l' entita' dei sinistri. gli "strumenti giuridici di
prevenzione" sono quegli aspetti della disciplina che possono indurre
i soggetti, cui essa e' applicata, a scegliere tali comportamenti. la
disciplina delle assicurazioni, pur perseguendo altre finalita', puo'
influenzare la prevenzione. l' a. rileva che, mentre l' interesse
dell' assicuratore e' largamente indipendente dalla prevenzione, e'
invece interesse della societa' minimizzare gli accantonamenti
necessari alla copertura dei sinistri. l' a. analizza tre aspetti
delle relazioni tra prevenzione e assicurazione, alla luce del
rapporto tra costi e benefici, intendendo per costi quelli derivanti
alla societa' alla rinuncia a certe attivita' pericolose e dall'
adozione di determinate misure di sicurezza. l' imposizione a chi
svolge certe attivita' di un costo, collegato al costo sociale di
tale attivita' in termini di sinistri, puo' essere realizzata
mediante l' accertamento precontrattuale e delle modificazioni
successive del rischio, peraltro con il limite dei costi di tale
accertamento e con il rispetto della validita' del contratto
stipulato nell' ignoranza dei contraenti di un fatto che aggravi il
rischio per cui viene calcolato il premio. questo metodo peraltro non
e' adeguatamente sfruttato dal legislatore italiano. si puo'
stabilire un costo inverso tra l' adozione di misure di sicurezza e
il costo individuale di svolgimento di certe attivita', che comprende
anche la possibilita', oggi non piu' accettata dalla dottrina, di
negare la copertura assicurativa a sinistri per colpa dell'
assicurato. l' assicurazione puo' infine giovare alla prevenzione
proprio negandosi come tale, rinunciando cioe' a coprire determinati
rischi in base alle condizioni di polizza; vi puo' essere equiparata,
nelle assicurazioni sociali, la mancata copertura degli infortuni.
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| art. 1892 c.c.
art. 1893 c.c.
art. 1898 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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