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| IDG780610627 | |
| 78.06.10627 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| durante aldo
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| pretesa incostituzionalita' degli artt. 7 e 32 della legge sull'
assicurazione obbligatoria
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| nota a ord. pret. la spezia 13 aprile 1977
ord. pret. la spezia 8 giugno 1977
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| Assic., an. 45 (1978), fasc. 2, pt. 2b, pag. 107-114
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31651
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| l' a. sottolinea la funzione sociale della legge sull' assicurazione
obbligatoria dei veicoli a motore, i cui primi destinatari sono
proprio i danneggiati, e su tale base critica la presunta
incostituzionalita' degli artt. 7 e 32 di tale legge in relazione
all' art. 41 della costituzione, sostenuta nella ordinanza
commentata. egli ricorda che l' art. 7 indica nel certificato il
documento probatorio dell' avvenuta assicurazione, ne fissa i termini
di validita' ed impone all' assicurato moroso di sostenere l' intero
onere del sinistro, mentre l' art. 32 fa si' che si configuri per chi
non abbia pagato il premio in tempo utile anche il reato di
circolazione di un autoveicolo non coperto da assicurazione
obbligatoria, con conseguenti sanzioni penali. non vi e' violazione
dell' art. 41 della costituzione in quanto che, sebbene esso lasci
libero il cittadino di assumere iniziative in campo economico, gli
impone anche il limite di non recar danno alla comunita' nazionale,
cosa che invece potrebbe facilmente accadere qualora non ci fossero
entrambe le disposizioni sanzionatorie sopra indicate; in loro
assenza infatti si aggraverebbero gli oneri del fondo di garanzia,
che rappresenta un costo per l' intera collettivita'.
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| art. 7 l. 24 dicembre 1969, n. 24
art. 32 l. 24 dicembre 1969, n. 24
art. 41 cost.
art. 1901 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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