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119396
IDG780610627
78.06.10627 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
durante aldo
pretesa incostituzionalita' degli artt. 7 e 32 della legge sull' assicurazione obbligatoria
nota a ord. pret. la spezia 13 aprile 1977 ord. pret. la spezia 8 giugno 1977
Assic., an. 45 (1978), fasc. 2, pt. 2b, pag. 107-114
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31651
l' a. sottolinea la funzione sociale della legge sull' assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, i cui primi destinatari sono proprio i danneggiati, e su tale base critica la presunta incostituzionalita' degli artt. 7 e 32 di tale legge in relazione all' art. 41 della costituzione, sostenuta nella ordinanza commentata. egli ricorda che l' art. 7 indica nel certificato il documento probatorio dell' avvenuta assicurazione, ne fissa i termini di validita' ed impone all' assicurato moroso di sostenere l' intero onere del sinistro, mentre l' art. 32 fa si' che si configuri per chi non abbia pagato il premio in tempo utile anche il reato di circolazione di un autoveicolo non coperto da assicurazione obbligatoria, con conseguenti sanzioni penali. non vi e' violazione dell' art. 41 della costituzione in quanto che, sebbene esso lasci libero il cittadino di assumere iniziative in campo economico, gli impone anche il limite di non recar danno alla comunita' nazionale, cosa che invece potrebbe facilmente accadere qualora non ci fossero entrambe le disposizioni sanzionatorie sopra indicate; in loro assenza infatti si aggraverebbero gli oneri del fondo di garanzia, che rappresenta un costo per l' intera collettivita'.
art. 7 l. 24 dicembre 1969, n. 24 art. 32 l. 24 dicembre 1969, n. 24 art. 41 cost. art. 1901 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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