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119399
IDG780610630
78.06.10630 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
simonetto ernesto
nuova disciplina del capitale delle societa' p.a., in acc.ta. p.az. e a r.l.
Riv. not., an. 32 (1978), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 30-42
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31220; d312211; d312221
la legge 16 dicembre 1977, n. 904 eleva il valore minimo del capitale sociale a 200 milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni e a 20 milioni per quelle a responsabilita' limitata. l' a. analizza criticamente queste nuove disposizioni e le compara con alcune direttive della cee tendenti ad uniformare le garanzie offerte dal capitale delle societa' per azioni nei singoli paesi della comunita' stessa, le quali fissano a 25 milioni il capitale minimo delle societa' per azioni. l' a. ritiene che le societa' con capitale inferiore a 200 milioni provenienti da altro ordinamento giuridico possano operare in italia con danno delle societa' nazionali; infatti l' italia riconosce le norme comunitarie. l' a. critica sia l' imposizione di un minimo cosi' alto, sia la diversita' del termine di adeguamento a seconda della data di costituzione della societa'; esamina attentamente la posizione dei soci anche in relazione alla trasformazione della societa' qualora questa non ottemperi alle disposizioni di legge; analizza "l' imputazione" di riserva a capitale come rimedio per evitare lo scioglimento della societa'; studia i problemi inerenti alla fusione di imprese anche eterogenee, che da sole non raggiungono il capitale minimo. si sofferma principalmente sul concetto di avviamento e sulla sua inclusione nel valore complessivo in relazione alla nuova disciplina comunitaria che esclude l' iscrizione all' attivo del bilancio di entita' non reali. l' a. cerca un coordinamento fra la sanzione dello scioglimento ed il principio della conservazione delle societa'. infine si dichiara favorevole alla disciplina della cee che prevede l' iscrizione nell' attivo di bilancio unicamente dei beni reali, denaro e crediti, con l' esclusione dei servizi e delle prestazioni di godimento, in quanto non idonei a garantire i soci ed i terzi sulla reale entita' del capitale.
l. 16 dicembre 1977, n. 904 art. 2332 c.c. art. 2446 c.c. art. 2447 c.c. art. 2506 c.c. art. 2740 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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