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| IDG780610630 | |
| 78.06.10630 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| simonetto ernesto
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| nuova disciplina del capitale delle societa' p.a., in acc.ta. p.az. e
a r.l.
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| Riv. not., an. 32 (1978), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 30-42
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31220; d312211; d312221
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| la legge 16 dicembre 1977, n. 904 eleva il valore minimo del capitale
sociale a 200 milioni per le societa' per azioni e in accomandita per
azioni e a 20 milioni per quelle a responsabilita' limitata. l' a.
analizza criticamente queste nuove disposizioni e le compara con
alcune direttive della cee tendenti ad uniformare le garanzie offerte
dal capitale delle societa' per azioni nei singoli paesi della
comunita' stessa, le quali fissano a 25 milioni il capitale minimo
delle societa' per azioni. l' a. ritiene che le societa' con capitale
inferiore a 200 milioni provenienti da altro ordinamento giuridico
possano operare in italia con danno delle societa' nazionali; infatti
l' italia riconosce le norme comunitarie. l' a. critica sia l'
imposizione di un minimo cosi' alto, sia la diversita' del termine di
adeguamento a seconda della data di costituzione della societa';
esamina attentamente la posizione dei soci anche in relazione alla
trasformazione della societa' qualora questa non ottemperi alle
disposizioni di legge; analizza "l' imputazione" di riserva a
capitale come rimedio per evitare lo scioglimento della societa';
studia i problemi inerenti alla fusione di imprese anche eterogenee,
che da sole non raggiungono il capitale minimo. si sofferma
principalmente sul concetto di avviamento e sulla sua inclusione nel
valore complessivo in relazione alla nuova disciplina comunitaria che
esclude l' iscrizione all' attivo del bilancio di entita' non reali.
l' a. cerca un coordinamento fra la sanzione dello scioglimento ed il
principio della conservazione delle societa'. infine si dichiara
favorevole alla disciplina della cee che prevede l' iscrizione nell'
attivo di bilancio unicamente dei beni reali, denaro e crediti, con
l' esclusione dei servizi e delle prestazioni di godimento, in quanto
non idonei a garantire i soci ed i terzi sulla reale entita' del
capitale.
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| l. 16 dicembre 1977, n. 904
art. 2332 c.c.
art. 2446 c.c.
art. 2447 c.c.
art. 2506 c.c.
art. 2740 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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