| l' a. prima di affrontare i problemi che riguardano il significato e
l' ambito di applicazione dell' art. 732 codice civile, accenna
brevemente ai precedenti legislativi del retratto successorio,
evidenziando i due momenti della fattispecie prevista dalla citata
norma, e cioe' lo ius praelationis e lo ius retractionis, e cercando
di delineare una nozione generale. al fine poi di dare un contenuto
preciso al significato di retratto successorio, l' a. ritiene
opportuno esaminare i fini che il legislatore ha inteso raggiungere
con questa disposizione, gli interessi che essa tutela ed i limiti in
cui questa tutela si attua, valutando altresi' nuove prospettive per
l' indagine, che portano a considerare il retratto successorio quale
istituto di natura eccezionale, legato a una desueta forma di
concezione economico sociale, che non trova peraltro giustificazione
sociale. l' a. procede quindi ad esaminare i presupposti secondo cui
si deve ammettere o escludere l' applicabilita' dell' art. 732,
analizzandoli partitamente, ed indagando altresi' sui singoli atti di
disposizione per vedere se ricadano o meno nell' ambito di
applicabilita' dell' articolo in esame. infine, dopo aver accennato
alle modalita' della notifica della proposta di alienazione l' a.
conclude trattando dell' esercizio dello ius retractionis quale
negozio unilaterale recettizio e dei relativi effetti, precisando
quali obbligazioni scaturiscano sia per il titolare del diritto di
retratto che per il compratore riscattato, protendendo per l'
opinione orientata ad ammettere l' effetto retroattivo del retratto
successorio, che ritiene istituto di indubbia efficacia reale.
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