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| IDG780610636 | |
| 78.06.10636 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| baralis giorgio
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| atto pubblico e contrattazione semplificata
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| Riv. not., an. 32 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 693-756
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d96901; d306007; d30603
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| l' a. esamina la compatibilita' tra l' atto pubblico notarile e certe
forme di contrattazione che si allontanano dall' iter normale. in
questa disamina l' a. espone in primo luogo quali siano le funzioni
dell' attivita' notarile. l' attivita' del notaio si caratterizza per
la sua antiprocessualita': tale concetto sta a significare una vera e
propria "terapia ed igiene" del diritto tesa ad evitare l' insorgere
delle liti tra le parti. l' a. esamina due diversi livelli in cui si
esplica l' antiprocessualita' in senso stretto: il livello di
formazione ed il livello di interpretazione del negozio. riguardo al
primo livello la funzione del notaio e' quella di prevenire vizi
della volonta' che potrebbero inficiare l' atto. riguardo invece al
livello di interpretazione del negozio, l' a. sostiene che l' atto
pubblico notarile sia caratterizzato da una restrizione del principio
dell' affidamento: infatti una qualsiasi deviazione dell'
attestazione notarile rispetto alla volonta' dichiarata da luogo non
ai rimedi previsti dalla normativa sull' errore ma al piu' radicale
rimedio della querela di falso. l' a. esamina in seguito l' art. 2701
sostenendo che deve essere dimostrata la volonta' o l' interesse
obiettivo che giustifica la non conversione perche' in caso contrario
si ha una presunzione a favore della convertibilita'. l' a. continua
esaminando le ipotesi di contrattazione semplificata. la prima
ipotesi riguarda il caso in cui il contenuto del contratto viene
prefissato da persona che non sia il notaio e al medesimo sia imposto
di seguire lo schema offertogli. la seconda ipotesi riguarda le
dichiarazioni per relationem, in cui l' a. distingue la relatio ad
substantiam da quella ad probationem. l' esposizione viene conclusa
con l' esame degli artt. 1341 e 1342 in cui l' a. afferma che la
presenza delle condizioni generali di contratto non importa
modificazione della struttura dell' atto pubblico notarile. il
legislatore si e' infatti preoccupato di rendere effettivo il
principio della conoscenza proprio tramite le strutture dell' atto
pubblico: il che significa che le condizioni generali di contratto
devono essere contenute nell' atto pubblico stesso. alla luce di
questa disamina l' a. afferma come l' atto pubblico rappresenti oggi
piu' che mai lo strumento garantista ed il mezzo piu' efficace per
bilanciare gli opposti interessi.
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| art. 1341 c.c.
art. 1342 c.c.
art. 1428 c.c.
art. 2701 c.c.
art. 47 comma 3 l. 16 febbraio 1913, n. 89
art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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