Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


119405
IDG780610636
78.06.10636 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
baralis giorgio
atto pubblico e contrattazione semplificata
Riv. not., an. 32 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 693-756
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d96901; d306007; d30603
l' a. esamina la compatibilita' tra l' atto pubblico notarile e certe forme di contrattazione che si allontanano dall' iter normale. in questa disamina l' a. espone in primo luogo quali siano le funzioni dell' attivita' notarile. l' attivita' del notaio si caratterizza per la sua antiprocessualita': tale concetto sta a significare una vera e propria "terapia ed igiene" del diritto tesa ad evitare l' insorgere delle liti tra le parti. l' a. esamina due diversi livelli in cui si esplica l' antiprocessualita' in senso stretto: il livello di formazione ed il livello di interpretazione del negozio. riguardo al primo livello la funzione del notaio e' quella di prevenire vizi della volonta' che potrebbero inficiare l' atto. riguardo invece al livello di interpretazione del negozio, l' a. sostiene che l' atto pubblico notarile sia caratterizzato da una restrizione del principio dell' affidamento: infatti una qualsiasi deviazione dell' attestazione notarile rispetto alla volonta' dichiarata da luogo non ai rimedi previsti dalla normativa sull' errore ma al piu' radicale rimedio della querela di falso. l' a. esamina in seguito l' art. 2701 sostenendo che deve essere dimostrata la volonta' o l' interesse obiettivo che giustifica la non conversione perche' in caso contrario si ha una presunzione a favore della convertibilita'. l' a. continua esaminando le ipotesi di contrattazione semplificata. la prima ipotesi riguarda il caso in cui il contenuto del contratto viene prefissato da persona che non sia il notaio e al medesimo sia imposto di seguire lo schema offertogli. la seconda ipotesi riguarda le dichiarazioni per relationem, in cui l' a. distingue la relatio ad substantiam da quella ad probationem. l' esposizione viene conclusa con l' esame degli artt. 1341 e 1342 in cui l' a. afferma che la presenza delle condizioni generali di contratto non importa modificazione della struttura dell' atto pubblico notarile. il legislatore si e' infatti preoccupato di rendere effettivo il principio della conoscenza proprio tramite le strutture dell' atto pubblico: il che significa che le condizioni generali di contratto devono essere contenute nell' atto pubblico stesso. alla luce di questa disamina l' a. afferma come l' atto pubblico rappresenti oggi piu' che mai lo strumento garantista ed il mezzo piu' efficace per bilanciare gli opposti interessi.
art. 1341 c.c. art. 1342 c.c. art. 1428 c.c. art. 2701 c.c. art. 47 comma 3 l. 16 febbraio 1913, n. 89 art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati