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| IDG780610638 | |
| 78.06.10638 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di tanno tommaso
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| nota a comm. i grado roma 9 marzo 1977
decr. comm. centr. sez. xv 27 ottobre 1977, n. 2473
comm. i grado genova 13 ottobre 1976
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| Riv. not., an. 32 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 824-837
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| d2405
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| l' a. prende spunto dal fatto che tanto la commissione romana che
quella centrale escludono ogni dubbio di legittimita' costituzionale
dell' art. 6 del decreto invim per sottolineare come entrambi i
collegi evitino il ricorso al principio nominalistico della moneta.
secondo l' a. e' vero che occorre tener presente il fenomeno dell'
inflazione, ed e' vero che la situazione dei detentori di patrimoni
reali e' migliore di quella di coloro che detentori di beni reali non
sono ed e' vero anche che il legislatore puo' decidere di colpire l'
incremento di valore di alcune categorie di beni anziche' di altre
per perseguire obiettivi di politica economica, ma cio' non toglie
che presupposto per l' applicazione dell' invim sia l' incremento di
valore degli immobili e non il vantaggio relativo che i proprietari
conseguono non sopportando alcuna diminuzione di valore. cio' non
significa che il vantaggio conseguito dai titolari dei beni immobili
risulti fiscalmente irrilevante: anzi, secondo l' a. altre imposte di
altra natura dovranno essere trovate. l' a. si trova infine concorde
con la commissione centrale nel respingere la questione di
legittimita' costituzionale tra l' art. 24 del decreto n. 643 e l'
art. 53 della costituzione. secondo l' a. infatti non puo' sollevarsi
una questione di costituzionalita' relativamente ad una norma facendo
perno sulla incostituzionalita' di un' altra che non e' stata ancora
dichiarata.
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| d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
art. 53 cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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