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119407
IDG780610638
78.06.10638 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di tanno tommaso
nota a comm. i grado roma 9 marzo 1977 decr. comm. centr. sez. xv 27 ottobre 1977, n. 2473 comm. i grado genova 13 ottobre 1976
Riv. not., an. 32 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 824-837
d2405
l' a. prende spunto dal fatto che tanto la commissione romana che quella centrale escludono ogni dubbio di legittimita' costituzionale dell' art. 6 del decreto invim per sottolineare come entrambi i collegi evitino il ricorso al principio nominalistico della moneta. secondo l' a. e' vero che occorre tener presente il fenomeno dell' inflazione, ed e' vero che la situazione dei detentori di patrimoni reali e' migliore di quella di coloro che detentori di beni reali non sono ed e' vero anche che il legislatore puo' decidere di colpire l' incremento di valore di alcune categorie di beni anziche' di altre per perseguire obiettivi di politica economica, ma cio' non toglie che presupposto per l' applicazione dell' invim sia l' incremento di valore degli immobili e non il vantaggio relativo che i proprietari conseguono non sopportando alcuna diminuzione di valore. cio' non significa che il vantaggio conseguito dai titolari dei beni immobili risulti fiscalmente irrilevante: anzi, secondo l' a. altre imposte di altra natura dovranno essere trovate. l' a. si trova infine concorde con la commissione centrale nel respingere la questione di legittimita' costituzionale tra l' art. 24 del decreto n. 643 e l' art. 53 della costituzione. secondo l' a. infatti non puo' sollevarsi una questione di costituzionalita' relativamente ad una norma facendo perno sulla incostituzionalita' di un' altra che non e' stata ancora dichiarata.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 53 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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