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119408
IDG780610639
78.06.10639 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzola mario, re gianfranco
proposta di un diverso modo d' intendere la comunione dei beni tra coniugi
Riv. not., an. 32 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 756-791
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128
secondo gli aa. la comunione tra coniugi determina la formazione di un patrimonio distinto dai rispettivi patrimoni personali. la comunione tra coniugi e la comunione ordinaria sono istituti operanti autonomamente l' uno dall' altro, percio' e' possibile una contitolarita' per quote disuguali. riguardo alla problematica del coordinamento della comunione legale con l' istituto della societa' gli aa. non sono concordi con quella diffusa opinione secondo cui il contratto di societa' tra coniugi e' nullo: infatti poiche' il codice civile pone come requisito necessario e sufficiente del contratto di societa' che le persone siano due o piu' tanto basta perche' due persone che abbiano stipulato il contratto ex art. 2247 siano sottoposte alla disciplina societaria. riguardo alla problematica nascente in ordine alla successione a causa di morte di un coniuge in regime di comunione legale, gli aa. sostengono che questa riguarda i rapporti di cui il defunto era intestatario esclusivo e non quelli di cui era intestatario l' altro coniuge, proprio perche' non esistono spostamenti di titolarita'.
art. 180 c.c. art. 184 c.c. art. 168 c.c. art. 162 c.c. art. 163 c.c. art. 2647 c.c. art. 2685 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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