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119421
IDG780610680
78.06.10680 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cicala raffaele
concordato e giudizi sullo stato passivo (dopo l' esame della corte costituzionale)
Dir. giur., s. 3, an. 34 (1978), fasc. 3, pag. 481-499
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31366
in caso di interruzione dei giudizi ex artt. 98 e seguenti, 101 e 103 della legge fallimentare, per chiusura del fallimento per omologazione del concordato, il giudizio interrotto e' riassumibile innanzi al tribunale fallimentare con rito speciale. per il creditore e' possibile anche instaurare un autonomo giudizio con una nuova domanda, tendente ad ottenere l' accertamento del credito e la condanna al pagamento della percentuale concordataria. tale giudizio, di competenza del tribunale fallimentare, si svolgera' con il rito ordinario. e gli atti del nuovo processo non possono qualificarsi come atti della procedura fallimentare, in quanto non potranno influire sullo stato passivo, divenuto definitivo con l' estinzione del processo originario.
art. 98 l. fall. art. 101 l. fall. art. 103 l. fall. art. 131 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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