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119429
IDG780610688
78.06.10688 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colella pasquale
sull' obbligo dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena di assistere alla celebrazione di matrimoni religiosi aventi effetti civili
nota a ord. app. napoli sez. sorveglianza 16 febbraio 1978
Dir. giur., s. 3, an. 34 (1978), fasc. 3, pag. 637-641
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9461; d51114
l' a. dissente dalla annotata ordinanza ritenendo che il rifiuto del cappellano dell' istituto di prevenzione e di pena di assistere al matrimonio canonico, avente effetti civili, non configuri il reato di cui all' art. 328 codice penale. infatti detto rifiuto non e' assoluto, ma superabile mediante dispensa canonica; inoltre il detenuto puo' scegliere fra le varie forme di celebrazione previste dalla legge civile. inoltre il rifiuto di presenziare quale teste qualificato non puo' certo configurare un' ipotesi di reato ex art. 328, in quanto tale comportamento non rientra fra gli atti dovuti che il cappellano deve compiere nell' esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale. infine l' a. sottolinea come nel comportamento in questione manchi del tutto il dolo, richiesto dalla legge per la sussistenza dell' art. 328.
art. 328 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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