| l' a. osserva che il contratto di trasporto terrestre era oggetto nel
sistema dei codici unitari di una duplice normativa: quella del
codice civile del 1865 e quella del coevo codice commerciale. tale
normativa era assolutamente inattuale. la nostra legislazione
prevedeva la responsabilita' del commissionario per ritardo, salvo
forza maggiore; per avarie o perdita delle merci, salvo patto
contrario, forza maggiore o vizi delle cose; per i fatti del
commissionario intermedio; e la responsabilita' del vetturale per
perdita o avaria delle cose, salvo vizio di queste, caso fortuito o
forza maggiore. nel silenzio della legge furono considerate
applicabili all' amministrazione delle ferrovie sia le norme previste
per il commissionario che quelle previste per il vetturale; inoltre
erano applicabili alle ferrovie anche i regolamenti speciali,
approvati dall' autorita', che stabilivano le condizioni del
trasporto, e che generalmente restringevano la responsabilita' del
vettore. la giurisprudenza oscillo' tra l' attribuire piena validita'
a questi regolamenti e il considerarli invece non validi nella parte
in cui escludono la responsabilita' per dolo o colpa grave. la
dottrina si mostro' divisa tra posizioni di assoluta negazione della
validita' di ogni clausola di limitazione della responsabilita' del
vettore, e altre che limitavano l' invalidita' alle esclusioni di
responsabilita' per dolo o colpa grave. il progetto preliminare del
1872 del codice di commercio introduce la figura del vettore, che
riassume in se' commissionario e vetturale; ne stabilisce la
responsabilita' per perdita, avaria e ritardo, se non prova che
dipendono da forza maggiore, vizio o natura delle cose, o fatto del
mittente o del destinatario; e infine sancisce la nullita' di tutte
le limitazioni di responsabilita' a favore delle ferrovie, anche se
permesse da regolamenti. nella stesura definitiva del codice, entrato
in vigore nel 1882, fu aggiunto poi che la limitazione della
responsabilita' era lecita quando ad essa corrispondesse una
diminuzione del prezzo.
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