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119433
IDG780610694
78.06.10694 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sesta michele
la responsabilita' del vettore terrestre: profili legislativi e dottrinali
Dir. maritt., s. 3, an. 80 (1978), fasc. 1, pag. 41-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31740; d317401; s7028; s76749
l' a. osserva che il contratto di trasporto terrestre era oggetto nel sistema dei codici unitari di una duplice normativa: quella del codice civile del 1865 e quella del coevo codice commerciale. tale normativa era assolutamente inattuale. la nostra legislazione prevedeva la responsabilita' del commissionario per ritardo, salvo forza maggiore; per avarie o perdita delle merci, salvo patto contrario, forza maggiore o vizi delle cose; per i fatti del commissionario intermedio; e la responsabilita' del vetturale per perdita o avaria delle cose, salvo vizio di queste, caso fortuito o forza maggiore. nel silenzio della legge furono considerate applicabili all' amministrazione delle ferrovie sia le norme previste per il commissionario che quelle previste per il vetturale; inoltre erano applicabili alle ferrovie anche i regolamenti speciali, approvati dall' autorita', che stabilivano le condizioni del trasporto, e che generalmente restringevano la responsabilita' del vettore. la giurisprudenza oscillo' tra l' attribuire piena validita' a questi regolamenti e il considerarli invece non validi nella parte in cui escludono la responsabilita' per dolo o colpa grave. la dottrina si mostro' divisa tra posizioni di assoluta negazione della validita' di ogni clausola di limitazione della responsabilita' del vettore, e altre che limitavano l' invalidita' alle esclusioni di responsabilita' per dolo o colpa grave. il progetto preliminare del 1872 del codice di commercio introduce la figura del vettore, che riassume in se' commissionario e vetturale; ne stabilisce la responsabilita' per perdita, avaria e ritardo, se non prova che dipendono da forza maggiore, vizio o natura delle cose, o fatto del mittente o del destinatario; e infine sancisce la nullita' di tutte le limitazioni di responsabilita' a favore delle ferrovie, anche se permesse da regolamenti. nella stesura definitiva del codice, entrato in vigore nel 1882, fu aggiunto poi che la limitazione della responsabilita' era lecita quando ad essa corrispondesse una diminuzione del prezzo.
art. 1627 c.c. art. 77 c. comm. 1865 art. 78 c. comm. 1865 art. 416 c. comm. 1882
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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