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119437
IDG780610698
78.06.10698 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boi giorgia m.
"recklessness" e previsione del danno nell' art. 2 (e) del protocollo del 1968 alla convenzione di bruxelles sulla polizza di carico
Dir. maritt., s. 3, an. 80 (1978), fasc. 1, pag. 155-167
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d95011; d93434
l' a. osserva che nel diritto di common law, oltre al concetto di negligence, che corrisponde alla nostra colpa ed entro cui si distinguono una slight, una ordinary e una gross negligence (che corrispondono rispettivamente alle romanistiche levissima, levis e lata culpa), ed a quello di dolo, esiste un tertium genus intermedio tra le due categorie. esso e' composto dalle figure (in ordine crescente di gravita') di recklessness, wantonness e willfulness, in cui sono riscontrabili i seguenti elementi: 1) conoscenza di una situazione tale da esigere opportuna diligenza. 2) capacita' di evitare gli effetti dannosi mediante l' uso di determinate cautele. 3) omissione, per intenzionale noncuranza, di quella cautela, l' art. 2 (e) del protocollo del 1968 alla convenzione di bruxelles del 1924 prevede che il beneficio della limitazione di responsabilita' non si applichi se il danno e' dovuto a dolo, a recklessness "and with knowledge that damage would probably result", a differenza dell' art. 4 n. 5 della convenzione di bruxelles del 1924 che accordava il beneficio della limitazione del debito nel maggior numero possibile di casi. secondo l' a. il legislatore uniforme ha inteso escludere dal beneficio della limitazione solo i casi in cui il comportamento del vettore e' stato piu' che gravemente colposo, e percio' la gross negligence (la nostra colpa grave) non basta per escludere il diritto alla limitazione. l' a. ritiene infine che le innegabili difficolta' interpretative nel tradurre i concetti di common law in paesi di civil law suggeriscono di operare un costante riferimento all' esperienza gia' acquisita dalle corti anglosassoni.
art. 2 (e) prot. 1968 alla conv. bruxelles 1924 art. 4 n. 5 conv. bruxelles 1924
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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