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| IDG780610698 | |
| 78.06.10698 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| boi giorgia m.
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| "recklessness" e previsione del danno nell' art. 2 (e) del protocollo
del 1968 alla convenzione di bruxelles sulla polizza di carico
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| Dir. maritt., s. 3, an. 80 (1978), fasc. 1, pag. 155-167
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d95011; d93434
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| l' a. osserva che nel diritto di common law, oltre al concetto di
negligence, che corrisponde alla nostra colpa ed entro cui si
distinguono una slight, una ordinary e una gross negligence (che
corrispondono rispettivamente alle romanistiche levissima, levis e
lata culpa), ed a quello di dolo, esiste un tertium genus intermedio
tra le due categorie. esso e' composto dalle figure (in ordine
crescente di gravita') di recklessness, wantonness e willfulness, in
cui sono riscontrabili i seguenti elementi: 1) conoscenza di una
situazione tale da esigere opportuna diligenza. 2) capacita' di
evitare gli effetti dannosi mediante l' uso di determinate cautele.
3) omissione, per intenzionale noncuranza, di quella cautela, l' art.
2 (e) del protocollo del 1968 alla convenzione di bruxelles del 1924
prevede che il beneficio della limitazione di responsabilita' non si
applichi se il danno e' dovuto a dolo, a recklessness "and with
knowledge that damage would probably result", a differenza dell' art.
4 n. 5 della convenzione di bruxelles del 1924 che accordava il
beneficio della limitazione del debito nel maggior numero possibile
di casi. secondo l' a. il legislatore uniforme ha inteso escludere
dal beneficio della limitazione solo i casi in cui il comportamento
del vettore e' stato piu' che gravemente colposo, e percio' la gross
negligence (la nostra colpa grave) non basta per escludere il diritto
alla limitazione. l' a. ritiene infine che le innegabili difficolta'
interpretative nel tradurre i concetti di common law in paesi di
civil law suggeriscono di operare un costante riferimento all'
esperienza gia' acquisita dalle corti anglosassoni.
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| art. 2 (e) prot. 1968 alla conv. bruxelles 1924
art. 4 n. 5 conv. bruxelles 1924
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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