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119447
IDG780610709
78.06.10709 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
branca giuseppe
sottosuolo con vespaio e sbancamento
osservazione a cass. 4 aprile 1978, n. 1524
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 1380-1381
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30480
l' a. rileva che, secondo la corrispondenza tradizionale, quando il sottosuolo di un edificio non contiene locali utilizzabili, si puo' presumere che sia comune, e che, secondo un' altro filone giurisprudenziale integrativo del primo, quando invece li contiene, occorre vedere caso per caso se sono posti obiettivamente al servizio del condominio o di un condominio. l' a. passa quindi ad esaminare la massima annotata, secondo cui il condomino, proprietario di cantine, non puo' scavare il sottosuolo sottostante da ritenersi comune, in quanto e' pacifico che il condomino non possa utilizzare in toto ex art. 1102 le parti comuni.
art. 1102 c.c. art. 1117 c.c. art. 1122 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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