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119454
IDG780610716
78.06.10716 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santilli marina
inadempimento reciproco, rifiuto di cooperazione e regola di correttezza
nota a cass. sez. iii civ. 1 marzo 1976, n. 672
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 1530-1537
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3053
l' a.rileva che il giudizio della cassazione che annota e' incentrato sulla applicazione della normativa in tema di eccezioni di inadempimento e sulla possibile rilevanza, in rapporto a questa, ed ai fini di una chiamata in responsabilita' ex art. 1227 codice civile, della mancata cooperazione del creditore per l' attenuazione o l' eliminazione delle conseguenze dell' inadempimento imputabile al debitore, qualificando l' operazione economica posta in essere dalle parti come una permuta di cosa presente (suolo edificatorio) con bene futuro (appartamenti da costruirsi sull' area stessa). secondo l' a., che si aderisca o meno alla tesi della tipicita' di simili rapporti, si tratta di ipotesi in cui il riferimento alla normativa della correttezza sembra indispensabile, cosi' come alla funzione che la regola della buona fede e' chiamata a svolgere; e sotto questi profili egli imposta il problema specifico della regola della buona fede contrattuale nell' eccezione di inadempimento, svolgendo osservazioni alla decisione annotata con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.
art. 1227 c.c. art. 1460 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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