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| IDG780610716 | |
| 78.06.10716 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| santilli marina
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| inadempimento reciproco, rifiuto di cooperazione e regola di
correttezza
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| nota a cass. sez. iii civ. 1 marzo 1976, n. 672
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| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 1530-1537
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3053
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| l' a.rileva che il giudizio della cassazione che annota e' incentrato
sulla applicazione della normativa in tema di eccezioni di
inadempimento e sulla possibile rilevanza, in rapporto a questa, ed
ai fini di una chiamata in responsabilita' ex art. 1227 codice
civile, della mancata cooperazione del creditore per l' attenuazione
o l' eliminazione delle conseguenze dell' inadempimento imputabile al
debitore, qualificando l' operazione economica posta in essere dalle
parti come una permuta di cosa presente (suolo edificatorio) con bene
futuro (appartamenti da costruirsi sull' area stessa). secondo l' a.,
che si aderisca o meno alla tesi della tipicita' di simili rapporti,
si tratta di ipotesi in cui il riferimento alla normativa della
correttezza sembra indispensabile, cosi' come alla funzione che la
regola della buona fede e' chiamata a svolgere; e sotto questi
profili egli imposta il problema specifico della regola della buona
fede contrattuale nell' eccezione di inadempimento, svolgendo
osservazioni alla decisione annotata con ampi richiami di dottrina e
giurisprudenza.
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| art. 1227 c.c.
art. 1460 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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