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119477
IDG780610748
78.06.10748 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
frau giovanni
l' art. 2387 c.c. e l' art. 11 l. 16 dicembre 1977, n. 904
Riv. soc., an. 23 (1978), fasc. 4, pag. 898-904
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312201; d312203
l' art. 11 della legge 16 dicembre 1977 ha modificato l' art. 2327 del codice civile, portando il minimo del capitale sociale delle societa' per azioni da uno a duecento milioni; ma in questa operazione non ha tenuto conto dell' art. 2387 codice civile relativo all' ammontare della cauzione obbligatoriamente versata dal singolo amministratore all' atto della nomina. l' a., ricordata la genesi dell' istituto della cauzione, dimostra come la nuova normativa abbia escluso il rapporto precedentemente esistente fra capitale sociale e cauzione (quest' ultima rappresentava infatti in passato 1/50 del primo). l' a. conclude auspicando un intervento del legislatore per ovviare alle carenze che l' istituto della cauzione da tempo dimostra
art. 2327 c.c. art. 2387 c.c. art. 11 l. 16 dicembre 1977, n. 904
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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