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119570
IDG780610648
78.06.10648 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ragusa maggiore giuseppe
pregiudizio effettivo dei creditori come base della bancarotta
nota a app. ancona 18 aprile 1978, n. 194
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 443-445
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31321
l' a., considerato che alla base della revocatoria sta il pregiudizio effettivo dei creditori, ritiene che non avrebbe nella fattispecie senso alcuno procedere alla revoca del pagamento quando poi dovrebbe consentirsi l' ammissione al passivo con prelazione del credito assistito da garanzia. pertanto ne deriva che il soddisfacimento di un credito ipotecario, pignoratizio o privilegiato non costituisce reato, a condizione pero' che la somma pagata dal fallito sia interamente coperta dal valore della cosa assoggettata alla garanzia.
art. 216 comma 3 l. fall
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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